8 Ottobre 2021

Il visto di conformità nel modello Redditi SC e modello Irap

di Federica Furlani
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Come noto, i crediti tributari che risultano dal modello Redditi possono essere utilizzati in compensazione, con modello F24, dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti: quindi in linea generale a partire dal mese di gennaio.

Tuttavia, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, con l’ulteriore adempimento di dover richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Un’eccezione è prevista per i soggetti che hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale ai fini Isa individuato con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; questi ultimi sono infatti esonerati dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti Ires e Irap per un importo non superiore a 20.000 euro.

In particolare, con riferimento al periodo d’imposta 2020, il livello di affidabilità previsto per accedere al beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione SC e Irap per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro deve essere pari a 8 (o 8,5 calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2019 e 2020).

Ai fini dichiarativi, nel frontespizio dei modelli Redditi SC 2021 che ci apprestiamo a trasmettere entro il prossimo 30 novembre, nel caso di apposizione del visto di conformità, va sottoscritta l’apposita sezione.

Negli specifici campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero oppure va riportato il codice fiscale del professionista che rilascia il visto di conformità e che deve inoltre apporre la propria firma.

Inoltre, va barrata la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”, contenuta nell’ambito della Sezione dedicata alla “Firma della dichiarazione”, nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall’apposizione del visto di conformità per aver raggiunto il livello di affidabilità fiscale Isa di cui sopra.

Poiché per le società di capitali soggette al controllo contabile in base all’articolo 2409-bis cod. civ. il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale della società, anche dal soggetto che esercita il controllo contabile attestante l’esecuzione dei controlli previsti per il rilascio del visto (articolo 2, comma 2, D.M. 164/1999), in tal caso non andrà compilata la sezione del frontespizio relativa al “Visto di conformità” ma andrà sottoscritta la casella “firma per attestazione” presente nella Sezione “firma della dichiarazione”.

In maniera analoga andrà compilato il frontespizio della dichiarazione Irap.

Per quanto riguarda i controlli che devono essere effettuati per rilasciare il visto di conformità, finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli  imponibili, delle imposte, delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni, essi attengono ad una serie di riscontri, privi di valutazioni di merito, che sono elencati, in maniera non esaustiva e quindi oggetto di specifica integrazione, nell’Allegato A della circolare AdE 28/E/2014.

In particolare, per quanto riguarda i crediti fiscali, i controlli devono perlomeno riguardare:

  • in caso di dichiarazione Redditi SC:
  1. l’esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;
  2. la regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;
  3. il riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili, che deve coincidere con quanto indicato nel rigo RF4/5 del quadro dichiarativo;
  4. la corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello ed alla relativa documentazione;
  5. il controllo documentale delle detrazioni;
  6. il controllo documentale dei crediti d’imposta;
  7. il riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dal modello redditi dell’anno precedente (mod. Redditi SC 2020)
  8. il controllo delle compensazioni effettuate nell’anno 2020 del credito Ires;
  9. il controllo delle ritenute d’acconto con le certificazioni ricevute;
  10. il controllo dei pagamenti effettuati o sospesi con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo;
  11. il controllo delle perdite pregresse utilizzabili in misura piena o limitata.
  • In caso di dichiarazione Irap:
  1. l’esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;
  2. la regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;
  3. la corrispondenza dei dati utili a determinare il valore della produzione con le scritture contabili e la documentazione;
  4. il riscontro delle deduzioni Irap con la relativa documentazione;
  5. il riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dalla dichiarazione Irap dell’anno precedente;
  6. il controllo delle compensazioni effettuate nell’anno;
  7. il controllo dei pagamenti effettuati o sospesi con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo.