9 Ottobre 2019

Il visto di conformità nel Modello Redditi PF e SP

di Federica Furlani
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

I crediti che risultano dal modello Redditi possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione; tuttavia, i contribuenti che utilizzano in compensazione crediti superiori a 5.000 euro annui devono poi richiedere ed ottenere obbligatoriamente il visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Con riferimento alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e società di persone, la compensazione riguarda le imposte sui redditi, le relative addizionali, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l’imposta regionale sulle attività produttive.

Dal 2018 non tutti i contribuenti incorrono nell’obbligo: i soggetti che applicano gli Isa, e che conseguono un livello di affidabilità fiscale almeno pari ad 8, ne sono esonerati (articolo 9-bis, comma 11, lett. a), D.L. 50/2017) e possono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte dirette risultanti dal Modello Redditi 2019, riguardanti il periodo di imposta 2018, con gli altri debiti tributari.

A tal fine l’esonero dall’apposizione dal visto di conformità trova applicazione per le compensazioni fino al limite massimo di 20.000 euro.

Nel frontespizio dei modelli Redditi PF 2019 che ci apprestiamo a trasmettere entro il prossimo novembre, nel caso di apposizione del visto di conformità, va sottoscritta l’apposita sezione.

Negli specifici campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, oppure va riportato il codice fiscale del professionista che rilascia il visto di conformità e che deve inoltre apporre la propria firma.

La casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” deve essere barrata nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall’apposizione del visto di conformità per aver raggiunto il livello di affidabilità fiscale Isa di cui sopra.

Per quanto riguarda i controlli che devono essere effettuati per rilasciare il visto di conformità, essi sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.

Il rilascio del visto di conformità implica pertanto il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto e i versamenti; inoltre, per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, i controlli implicano la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie e la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Come precisato dalla circolare AdE 28/E/2014I riscontri non comportano valutazioni di merito, ma il solo controllo formale in ordine all’ammontare delle componenti positive e negative relative all’attività di impresa e/o di lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché in ordine all’ammontare dei compensi e delle somme corrisposti in qualità di sostituto d’imposta”.

L’allegato A della citata circolare contiene una check-list per illustrare gli adempimenti dei soggetti coinvolti nell’attività di controllo per ciascuna tipologia di dichiarazione interessata, precisando che i riscontri da porre in essere devono comunque intendersi non esaustivi e quindi oggetto di integrazione, ove necessario, da parte del soggetto che appone il visto di conformità, in base allo specifico caso.

In particolare, per quanto riguarda i crediti fiscali da Dichiarazione Redditi PF e SP, i controlli devono riguardare:

  1. l’esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;
  2. la regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;
  3. il riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili, che deve coincidere con quanto indicato nel rigo RF45 del quadro dichiarativo;
  4. la corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello Redditi ed alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria);
  5. la corrispondenza dei valori indicati nel quadro RG del modello Redditi alla relativa documentazione (se in contabilità semplificata);
  6. la corrispondenza dei valori indicati nel quadro RE del modello Redditi alla relativa documentazione;
  7. il controllo documentale degli oneri deducibili indicati nel quadro RP;
  8. il controllo documentale degli oneri detraibili indicati nel quadro RP;
  9. il controllo documentale dei crediti d’imposta;
  10. il riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dal modello Redditi dell’anno precedente;
  11. il controllo delle compensazioni effettuate nell’anno tramite modello F24;
  12. il controllo delle ritenute d’acconto indicate nel rigo RN33 con le certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta;
  13. il controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo;
  14. il controllo di eventuali perdite pregresse, ad utilizzo limitato o parziale, utilizzate nell’anno e residue.