Il versamento del saldo Iva 2025
di Laura MazzolaL’importo dovuto a saldo dell’Iva, per il periodo di imposta 2024, è quello indicato all’interno del rigo VL38, denominato “Totale Iva dovuta”, della dichiarazione Iva annuale 2025.
Tale importo è il risultato dalla seguente operazione: VL32 – VL34 – VL35 + VL36, ossia:
- Iva a debito, di cui al rigo VL32;
- al netto dei crediti d’imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale, di cui al rigo VL34;
- al netto dei crediti ricevuti da società di gestione del risparmio e utilizzati in sede di dichiarazione annuale, di cui al rigo VL35;
- sommati gli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale, di cui al rigo VL36.
L’importo indicato nel rigo VX1 deve essere versato con modello F24 entro il 17 marzo 2025 (in quanto il 16 cade di domenica), in unica soluzione, ovvero in forma rateale, ai sensi dell’articolo 20, D.Lgs. 241/1997.
In particolare, le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere successiva al 16 dicembre 2025.
Sull’importo delle rate successive alla prima, da versare entro il 17 marzo, è dovuto l’interesse fisso pari allo 0,33% mensile.
Rateizzazione del saldo Iva | ||
Rata | Scadenza | Interessi |
Prima | 17 marzo | – |
Seconda | 16 aprile | 0,33% |
Terza | 16 maggio | 0,66% |
Quarta | 16 giugno | 0,99% |
Quinta | 16 luglio | 1,32% |
Sesta | 20 agosto | 1,65% |
Settima | 16 settembre | 1,98% |
Ottava | 16 ottobre | 2,31% |
Nona | 17 novembre | 2,64% |
Decima | 16 dicembre | 2,97% |
Il versamento, inoltre, può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo 2025.
Pertanto, se il saldo è versato entro il 30 giugno 2025, la maggiorazione da applicare risulta pari all’1,60%, dato dallo 0,40% moltiplicato per i 4 mesi o frazioni di essi.
È consentita, inoltre, la possibilità, anche con saldo Iva versato secondo le scadenze fissate per le imposte sui redditi, di eseguire il versamento in forma rateale.
Occorre, in questo caso:
- maggiorare il saldo Iva dell’1,60%;
- suddividere tale importo per il numero di rate prescelte;
- applicare, sulle rate successive alla prima, interessi forfetari fissi di rateazione.
Si evidenzia, infine, che il contribuente ha la possibilità di effettuare la compensazione (parziale o totale) del debito Iva con eventuali altri crediti.
Nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga “a zero”, a seguito della compensazione effettuata, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta.
Se, invece, la compensazione è effettuata in modo parziale, la maggiorazione dello 0,40% deve essere computata soltanto sulla differenza di Iva a debito.