16 Febbraio 2021

Il versamento del saldo Iva 2020

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

Entro il prossimo 16 marzo deve essere effettuato il versamento del saldo Iva 2020 risultante dal modello Iva 2021.

I contribuenti possono versare l’Iva a debito risultante dalla dichiarazione entro il 16 marzo:

  • in unica soluzione;
  • rateizzando l’importo dovuto in rate di pari importo che devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza con ultima rata da versarsi non oltre il 16 novembre (quindi al massimo 9 rate).

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile. Pertanto, le rate presenteranno i seguenti interessi:

rata data entro interessi
1 16 marzo /
2 16 aprile 0,33%
3 17 maggio 0,66%
4 16 giugno 0,99%
5 16 luglio 1,32%
6 20 agosto 1,65%
7 16 settembre 1,98%
8 18 ottobre 2,31%
9 16 novembre 2,64%

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 da trasmettere in via telematica, utilizzando quale codice tributo “6099”, anno di riferimento “2020” e indicando il numero della rata ed il numero totale delle rate scelte. In caso di interessi da rateizzazione il relativo importo va indicato con il codice tributo “1668”.

È tuttavia possibile differire il versamento fino al termine previsto per il saldo delle imposte dirette, applicando la specifica maggiorazione.

Di conseguenza, i contribuenti possono versare il saldo Iva anche:

  • in un’unica soluzione entro la scadenza del modello Redditi, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo;
  • rateizzando l’importo dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Quindi per le persone fisiche e società di persone il versamento dell’Iva annuale relativa al 2020 può essere effettuato alle seguenti scadenze con le relative maggiorazioni (fatta salva la possibilità di rateizzare l’importo):

  • entro il 16 marzo, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi;
  • dal 17 marzo al 16 aprile, con maggiorazione dello 0,40%;
  • dal 17 aprile al 17 maggio, con maggiorazione dello 0,80%;
  • dal 18 maggio al 16 giugno, con maggiorazione dello 1,20%;
  • dal 17 giugno al 30 giugno, con maggiorazione dello 1,60%.

È in ogni caso possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del saldo Iva al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno gli ulteriori interessi dello 0,40%.

Per i soggetti Ires l’individuazione del termine entro cui effettuare il versamento del saldo delle imposte dovute, e quindi anche il saldo Iva 2020, dipende dalla data di chiusura dell’esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.

Infatti, se il bilancio viene approvato nei termini ordinari, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, e quindi i termini relativi al versamento dell’Iva annuale 2020 sono gli stessi previsti per persone fisiche e società di persone.

Se, invece, il bilancio non viene approvato nei termini ordinari, e quindi è possibile la proroga per la sua approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Di conseguenza nel caso in cui il bilancio venga approvato a giugno, il versamento dell’Iva annuale relativa al 2020 può essere effettuato alle seguenti scadenze con le relative maggiorazioni (fatta salva la possibilità di rateizzare l’importo):

  • entro il 16 marzo, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi;
  • dal 17 marzo al 16 aprile, con maggiorazione dello 0,40%;
  • dal 17 aprile al 17 maggio, con maggiorazione dello 0,80%;
  • dal 18 maggio al 16 giugno, con maggiorazione dello 1,20%;
  • dal 17 giugno al 16 luglio, con maggiorazione dello 1,60%;
  • dal 17 luglio al 2 agosto, con maggiorazione del 2%.

È in ogni caso possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del saldo Iva al 30 agosto, applicando sulla somma dovuta al 2 agosto gli ulteriori interessi dello 0,40%. L’importo così ottenuto può essere ulteriormente rateizzato al massimo in 4 rate (fino al 16 novembre 2021)

Da ultimo, nel caso in cui il bilancio non venga approvato, bisogna distinguere le diverse situazioni che si possono venire a creare: se l’approvazione doveva avvenire nei termini ordinari (entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; se l’approvazione poteva invece avvenire nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento va fatto entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.