14 Febbraio 2019

Il versamento del saldo Iva 2018

di Federica Furlani
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Entro il prossimo 18 marzo (il 16 marzo cade di sabato) deve essere effettuato il versamento del saldo Iva 2018 risultante dal modello Iva 2019.

I contribuenti possono versare l’Iva a debito risultante dalla dichiarazione entro il 18 marzo:

  • in unica soluzione;
  • rateizzando l’importo dovuto in rate di pari importo che devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza con ultima rata da versarsi non oltre il 16 novembre (quindi al massimo 9 rate).

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile: pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via.

È tuttavia possibile differire il versamento fino al termine previsto per il saldo delle imposte dirette, applicando la specifica maggiorazione.

Di conseguenza, i contribuenti possono versare il saldo Iva anche:

  • in un’unica soluzione entro la scadenza del modello Redditi (1° luglio 2019, in quanto il 30 giugno cade di domenica), con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo. Quindi:
  • entro il 18 marzo → senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi;
  • dal 19 marzo al 16 aprile → con maggiorazione dello 0,40%;
  • dal 17 aprile al 16 maggio → con maggiorazione dello 0,80%;
  • dal 17 maggio al 17 giugno → con maggiorazione dello 1,20%;
  • dal 18 giugno al 1° luglio → con maggiorazione dello 1,60%.

Di conseguenza, ipotizzando un contribuente che presenta un debito risultante dalla dichiarazione Iva annuale di 14.000 euro, le possibilità di versamento in un’unica soluzione dell’importo sono le seguenti:

  • rateizzando l’importo dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi (1° luglio 2019), maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 18 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

È in ogni caso possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del saldo Iva al 31 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (1° luglio) l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%. Anche in questo caso poi l’importo così determinato può essere rateizzato, con applicazione dalla seconda rata dell’interesse dello 0,33% mensile, fino ad un massimo di 5 rate.

E’ importante precisare che anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento del saldo Iva 2018 come sopra evidenziato, a prescindere dai propri specifici termini di versamento delle imposte dirette.

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 da trasmettere in via telematica, utilizzando quale codice tributo “6099”, anno di riferimento “2018” e indicando il numero della rata ed il numero totale delle rate scelte. In caso di interessi da rateizzazione il relativo importo va indicato con il codice tributo “1668”.

Si ricorda che, nel caso in cui il modello di versamento contenga degli importi a credito da compensare, lo stesso va trasmesso esclusivamente usufruendo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) o tramite intermediario abilitato.

È importante infine evidenziare, come precisato dalle istruzioni del modello Iva, che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

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