10 Settembre 2014

Il Tribunale di Verona apre sulla finanza a breve termine in concordato

di Claudio Ceradini
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Il Tribunale di Verona, con proprio 
provvedimento del 18 luglio 2014, depositato il successivo 21 luglio, ha affrontato uno dei tempi più spinosi del 
risanamento in concordato preventivo, che riguarda i rapporti della società in crisi con il 
sistema bancario, al fine di ottenere cosiddetta “
nuova finanza”.
In questi mesi si è affrontato in più occasioni il tema della 
finanza per le imprese in crisi, ed in particolare nel momento in cui lo strumento di risanamento sia il 
concordato preventivo. Lo scorso maggio, in occasione del Convegno tenutosi a Palazzo della Gran Guardia a Verona, organizzato da Euroconference e con la partecipazione di 
Erede Bonelli Pappalardo e di 
SLT – Studi Legali e Tributari di Verona, il sottoscritto ha avuto modo di ricordare gli aspetti critici del concordato in continuità, vera recente novità. Oltre ad un problema “
ambientale”, costituito dal fatto che lo strumento non è ancora sufficientemente 
acquisito dagli operatori, professionisti ed imprenditori insieme, che tendono ad associare alla parola scenari necessariamente 
infausti, simili al fallimento, le condizioni 
normative ed insieme quelle di 
prassi bancaria generano normalmente una 
esplosione del 
fabbisogno finanziario, mentre contemporaneamente la 
copertura diventa difficile, quasi impossibile. Le ondivaghe disposizioni ed interpretazioni sulla solidità del diritto alla 
prededuzione per chi opera con la società in procedura e lo scarso, per usare un eufemismo, interesse delle 
banche a questo tipo di clienti impediscono alla società di individuare in questi soggetti, come faceva prima, le fonti di copertura del proprio fabbisogno di breve termine, quello 
operativo per capirsi.
In questo contesto si inserisce il Provvedimento del 
Tribunale di Verona, che pur prudentemente affronta e risolve un caso, fornendo più di un 
riferimento interessante, e suscitando peraltro anche qualche 
perplessità.
Procediamo con ordine. Il caso è quello di una società operante nel settore 
dell’abbigliamento, che vive un momento di grave difficoltà finanziaria, al punto da rendere necessario io ricorso allo strumento 
concordatario, prevedibilmente ed auspicabilmente in 
continuità. Si avvicina la stagione invernale, le 
collezioni sono state definite e gli 
ordini di produzione, per grande parte esternalizzati presso fornitori esteri, 
impartiti. Si approssimano le date di 
consegna, e la società non dispone della 
liquidità necessaria per pagare i 
fornitori esteri e 
disporre dei capi da consegnare ai clienti. La carenza di liquidità deriva anche dal 
congelamento degli affidamenti 
import da parte del sistema creditizio, e conseguentemente delle L/C. La società formula al tribunale richiesta ai sensi dell’art. 
182quinquies, co. 1, L.F., affinchè alla finanza erogata dalla banca sia assegnato il carattere della 
prededuzione, allegando la relazione dell’esperto.
Risponde positivamente il Tribunale, con un provvedimento che offre qualche spunto di riflessione. Correttamente la società ha qualificato nella sua istanza l’utilizzo degli affidamenti quale “
nuova finanza”, in quanto scaturente da una 
obbligazione che matura unicamente alla 
consegna dei documenti, secondo la classica e collaudata struttura del 
credito documentario, di cui la L/C è strumento convenzionale consolidato, e provvedendo accuratamente a 
distinguere queste posizioni da quelle che la banca avesse erogato sulla base di obbligazioni assunte prima della prenotazione.
Secondo elemento interessante attiene la 
relazione dell’esperto di cui all’art. 182quinquies, co. 1, L.F., a cui si richiede la verifica della attitudine dei finanziamenti alla 
copertura del fabbisogno sino 
all’omologa. Correttamente il Tribunale 
riduce il periodo, nel caso in cui i finanziamenti di cui alla richiesta 
scadano e debbano essere 
rimborsati per loro natura 
prima dell’omologa, a tale più ravvicinata scadenza, 
agevolando non poco il lavoro dell’esperto, che altrimenti sarebbe tenuto ad 
improbabili proiezioni di più lungo termine.
Infine, un’incertezza. Il credito documentario è destinato al pagamento delle forniture dei capi, contro verifica dei documenti che la banca dell’esportatore invierà agli istituti dell’acquirente. Se è indubitabile che 
l’obbligazione della banca dell’importatore, società istante, goda della 
prededuzione in quanto rientrante tra i finanziamenti di cui all’art. 182
qiunquies, co. 1, L.F., non siamo altrettanto certi che il 
credito dei produttori goda della stessa qualifica. Ancorchè la 
consegna dei capi intervenga in corso di procedura, dopo la presentazione della domanda ai sensi dell’art. 161, co. 6, L.F., 
l’ordine di produzione è certamente stato impartito molti mesi prima, e non si tratta semplicemente di un acquisto, ma di una richiesta di fornitura con indicazioni tecniche dettagliate, ed a marchio proprio, ben definita in ogni aspetto tecnico, e per la quale la 
consegna rischia di essere solo 
esecutiva, di una 
obbligazione già assunta dal produttore prima della prenotazione. Il 
dubbio, in altri termini, è che 
l’attivazione del credito documentario conduca la pagamento di 
debiti pregressi, e nella fattispecie chirografi. E’ indubitabile il vantaggio dei creditori preesistenti, poiché la consegna dei capi genera un flusso di cassa positivo, e tuttavia il problema non ci pare irrilevante.