24 Luglio 2014

Il trasferimento dei contratti nelle cessioni d’azienda

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Nelle operazioni riguardanti il trasferimento d’azienda, o di un ramo di essa, gli aspetti civilistici connessi al trasferimento delle posizioni patrimoniali e contrattuali esistenti in campo all’impresa cedente assumono particolare importanza e delicatezza. Nel presente intervento si analizza la disciplina codicistica prevista per il trasferimento dei contratti in generale, rimandando a prossimi approfondimenti la valutazione di alcuni rapporti “particolari” (lavoro dipendente, locazione, leasing, ecc.). L’art. 2558, comma 1, del Codice Civile, enuncia il principio generale secondo cui “se non è pattuito diversamente l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale”. Tale principio introduce una sorta di presunzione secondo cui, nel silenzio delle parti, l’acquirente dell’azienda subentra in tutti i rapporti giuridici in essere relativi all’azienda ceduta, con esclusione solamente dei contratti di natura personale legati alla figura dell’imprenditore e non all’azienda ceduta. E’ pertanto opportuno che le parti definiscano in maniera puntuale i contratti che intendono trasferire ovvero escludere dall’azienda. I principali tipi contrattuali che usualmente fanno parte dell’azienda sono quelli riguardanti il lavoro dipendente, i rapporti di agenzia, la locazione, anche finanziaria, ecc.. Rimandando come già detto a futuri interventi l’analisi delle fattispecie contrattuali singole, in questa sede è opportuno riassumere le condizioni che debbono verificarsi affinché si possano trasferire all’acquirente i contratti in corso:

  • sussistenza di un nesso tra i contratti e l’azienda, altrimenti non si può parlare di contratti relativi all’azienda ceduta;
  • non deve trattarsi di contratti aventi carattere personale, cioè stipulati con riferimento alla persona fisica titolare dell’azienda, come ad esempio l’associazione in partecipazione, in quanto caratterizzati da un rapporto di fiducia personale tra associante ed associato.

I contratti oggetto dell’art. 2558 del Codice Civile sono:

  • i contratti aziendali, aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non di proprietà dell’impresa;
  • i contratti d’impresa, stipulati per l’esercizio dell’attività d’impresa (ad esempio, i contratti commerciali con clienti e fornitori, quelli di assicurazione, ecc.).

Affinché sia ipotizzabile il trasferimento dei contratti, è necessario che entrambe le prestazioni non siano ancora state eseguite al momento della cessione dell’azienda, in quanto se anche solo una delle parti contraenti ha già adempiuto, si è in presenza non di una cessione di contratto, bensì di una cessione di crediti o di debiti ai sensi degli artt. 2559 e 2560 del Codice Civile. Il comma 2 dell’art. 2558 del Codice Civile prevede la possibilità del terzo contraente di non accettare il subentro nel rapporto contrattuale dell’acquirente dell’azienda, purché sussistano le seguenti condizioni:

  • il recesso deve avvenire entro tre mesi dalla notizia del trasferimento;
  • deve trattarsi di recesso per giusta causa.

Il concetto di “giusta causa” non sempre è di facile individuazione, anche se nella cessione di azienda potrebbe consistere nel possibile pregiudizio che il terzo contraente subisce per effetto di minori garanzie patrimoniali del subentrante-acquirente dell’azienda rispetto all’originario contraente-cedente dell’azienda. Pertanto, in assenza di giusta causa, i contratti si trasferiscono assieme all’azienda, l’alienante resta escluso dal rapporto e viene sostituito dall’acquirente, il quale diventa unico responsabile dell’esecuzione del contratto stesso. L’art. 2558, come detto, fa salva l’eventuale pattuizione contraria delle parti al trasferimento dei rapporti, purchè ovviamente questi patti vengano portati a conoscenza dei terzi per essere loro opponibili. Altrimenti, i terzi hanno diritto di ritenere che i contratti siano trasferiti all’acquirente e sono validi tutti gli atti compiuti con quest’ultimo (adempimenti, proroghe, novazioni, ecc.).