2 Dicembre 2013

Il superamento del test non esime dalla non operatività

di Luigi Ferrajoli
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Come noto le s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., s.n.c., s.a.s., nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti – con stabile organizzazione nel territorio dello Stato – si considerano non operativi qualora non superino il c.d. “test di operatività”: minimo di ricavi e proventi, nonché di reddito, almeno pari al valore presunto dall’articolo 30, comma 1, della L. n. 724/1994.

Le conseguenze di tale status sono: tassazione ai fini IRES ed IRAP sulla base di un reddito non inferiore a quello minimo calcolato in base al test di operatività; limitazioni ai fini del recupero del credito IVA.

La finalità della disciplina in commento è quella di disincentivare il ricorso a strutture societarie che costituiscono meri centri di imputazione di costi per beni destinati all’utilizzo da parte dei soci o di terzi, senza un collegamento diretto con l’attività di fatto esercitata.

Con la sentenza n. 80 del 19/09/2013, la Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha disconosciuto la validità esimente del superamento del test di operatività dichiarando, al contrario, di comodo la società oggetto dell’accertamento.

Nella fattispecie posta all’attenzione della Commissione fiorentina ad una società in nome collettivo, proprietaria di un unico immobile locato ai soci accomandatari della stessa, veniva contestata la non operatività sulla base della disciplina recata dall’articolo 30 della L. 724/1994, con le conseguenze del caso.

La locazione era avvenuta ad un prezzo, secondo l’Ufficio accertatore, inferiore ai canoni ordinariamente applicati ad immobili analoghi, nella medesima zona, secondo i dati forniti dall’Agenzia del Territorio.

Avverso gli avvisi di accertamento la società ed i soci proponevano separati ricorsi, invocando l’annullabilità degli atti impugnati poiché il risultato del test di operatività era stato rispettato.

L’Ufficio sosteneva, al contrario, che non era possibile tener conto del test di operatività a fronte delle irrituali modalità di gestione sociale.

La Commissione Tributaria Provinciale riteneva fondati i ricorsi sulla base dell’unico motivo di impugnazione ovvero la conformità al risultato del calcolo del test.

L’Agenzia proponeva appello ed in tal sede la Commissione Tributaria Regionale riforma totalmente la sentenza di primo grado.

Secondo quanto previsto dalla stessa disciplina delle società di comodo, la disapplicazione della norma in questione può essere richiesta attraverso la presentazione dell’istanza di interpello ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 600/1973. In tal caso, la disapplicazione viene concessa qualora il contribuente dimostri l’esistenza di “oggettive situazioni” che hanno reso impossibile il raggiungimento dei proventi minimi previsti dalla legge.

La Commissione Regionale rileva che la società avrebbe dovuto presentare la predetta istanza e riconosce che l’Ufficio ha motivato il proprio accertamento fornendo elementi di prova convincenti al fine di scardinare il test di operatività: ricavi conseguiti in massima parte dalla riscossione del canone di locazione dell’unico bene posseduto; immobile in cui risiedono i soci di maggioranza della società.

La Commissione Regionale afferma che stante la finalità delle norme oggetto della L. 724/1994, le risultanze del test non possono essere unico elemento di valutazione, in quanto completamente inattendibili poiché ad arte distorte dalle modalità di gestione dell’attività sociale.

La fattispecie in esame è di effettiva rilevanza ai fini della normativa riguardante le cosiddette “società di comodo”, in quanto raffigura esattamente una situazione di interposizione di un soggetto persona giuridica, per il tramite della partecipazione detenuta dai soci nella società; configura, pertanto, un’ipotesi di mantenimento e sfruttamento della veste societaria per la gestione dell’immobile proprio adibito ad abitazione dei soci.

Secondo la Commissione Regionale, il caso di specie realizza perfettamente il disegno elusivo che la normativa vuole evitare e contrastare, e la società si configura come un soggetto strumentale alla gestione indiretta degli immobili da parte dell’effettivo proprietario.

Quanto sopra dimostra che nonostante la norma dichiari come “di comodo” le società che non rispettano i parametri imposti dall’articolo 30 della L. 30/1994, gli uffici accertatori possono comunque, attraverso elementi di prova, che il Giudice Tributario potrebbe ritenere convincenti ed idonei, disattendere il test di operatività e per tale via procedere ad una rideterminazione del reddito della società, con le ulteriori conseguenze poste dalla norma.