28 Settembre 2013

Il superamento dei limiti obbliga subito al bilancio in forma ordinaria

di Fabio Landuzzi
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Anche la società con esercizio non coincidente con l’anno solare deve ovviamente rispettare le prescrizioni dell’art.2435-bis, comma 1, Cod.Civ. per la predisposizione del bilancio in forma abbreviata.

La disposizione stabilisce che tale possibilità sussiste se nel primo esercizio oppure successivamente per due esercizi consecutivi la società non ha superato due dei seguenti limiti

  1. Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: Euro 4.400.000
  2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 8.000.000
  3. Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità

La situazione che si è verificata in Studio riguarda una società che chiude l’esercizio al 30 settembre di ogni anno, e che ha superato il limite dell’attivo patrimoniale e dei ricavi sia nell’esercizio chiuso al 30/09/2012 e sia in quello chiuso al 30/06/2013.

L’art. 2435-bis, comma 8, Cod.Civ., dispone che le società devono redigere il bilancio in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti di legge. Ma non è del tutto chiaro se questo obbligo riguarda già il bilancio del secondo esercizio in cui si superano i limiti, oppure se l’obbligo della forma ordinaria scatta per il bilancio dell’esercizio immediatamente successivo a quello in cui i limiti sono stati superati.

Riprendendo l’esempio della nostra società che chiude l’esercizio al 30/09/2013, da quando essa sarà allora obbligata alla redazione del bilancio in forma ordinaria perdendo così la facoltà del bilancio abbreviato? Si ritiene che tale obbligo sussiste già per il bilancio dell’esercizio nel corso del quale, per la seconda volta consecutiva, sono superati i limiti di legge; di conseguenza, questa società dovrà predisporre il bilancio in forma ordinaria già per l’esercizio chiuso al 30/09/2013. A questa interpretazione accede anche il Documento del Cndcec sulla “redazione del bilancio delle società di minori dimensioni: disposizioni normative e criticità”.

Una seconda situazione riguarda l’accesso alla facoltà del bilancio semplificato quando per due esercizi consecutivi non siano superati i limiti di legge. Pensando sempre al caso di una società che chiude l’esercizio al 30/09 di ogni anno, si supponga che essa – che negli esercizi in oggetto ha sempre preparato il bilancio in forma ordinaria – non abbia superato due dei limiti di legge né nel bilancio al 30/09/2012 e né nel bilancio al 30/09/2013. Questa società potrà allora già predisporre il bilancio al 30/09/2013 in forma abbreviata, oppure dovrà attendere l’esercizio seguente ossia il bilancio al 30/09/2014 per accedere a questa semplificazione? In un’ottica prudenziale, il citato Documento del Cndcec ritiene che la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata sia consentita a partire dal bilancio dell’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti di legge; pertanto, solo per il bilancio che sarà chiuso al 30/09/2014 la società potrà usufruire delle semplificazioni del bilancio in forma abbreviata.

Va ricordato che le società che rientrano nei parametri per la predisposizione del bilancio in forma abbreviata, non possono adottare i Principi contabili internazionali Ias / Ifrs nella redazione del bilancio d’esercizio (art. 2, D.Lgs. 38/2005).

Redigere il bilancio in forma abbreviata resta comunque una facoltà, non un obbligo e in ogni caso le semplificazioni che sono consentite dalla legge non fanno mai venire meno l’obbligo di fornire nel bilancio un’informativa completa ogni qualvolta ciò sia richiesto per la rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto, invocando le semplificazioni offerte dalla legge non potranno essere comunque mai omesse le informazioni che sono necessarie per assicurare la completezza del bilancio ed il rispetto della clausola generale. Si pensi al tema delicato dell’informativa sulla continuità aziendale ogni qualvolta la situazione di crisi della società renda necessario e quindi indispensabile dedicare un apposito paragrafo nella Nota integrativa del bilancio abbreviato alle condizioni che supportano il going concern, oppure all’illustrazione dei dubbi e delle significative incertezze che gravano sulla prosecuzione in continuità dell’attività dell’impresa.