11 Settembre 2020

Il sequestro preventivo deve essere annullato dopo lo sgravio

di Luigi Ferrajoli
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000 stabilisce per i reati tributari la confisca del profitto derivante dal mancato pagamento dell’imposta dovuta è obbligatoria anche in caso di patteggiamento della pena. Inoltre, anche per i delitti tributari è possibile procedere a sequestro preventivo finalizzato alla confisca in tutti quei casi nei quali non è possibile individuare i beni oggetto del profitto derivante dalla condotta criminosa. Pertanto, una volta stabilita la somma di denaro che è stata oggetto del mancato pagamento di imposte dovute (inteso anche quale percezione di un indebito rimborso) e verificata la impossibilità di sequestrare il provento del reato, si potrà procedere al sequestro, prima, ed alla confisca, poi, di somme di denaro o di beni aventi un valore equivalente a quelli così sottratti all’Erario; il tutto senza la necessità di quella specifica individuazione che, soprattutto in relazione alla natura di risparmio che è propria della condotta evasiva, rendeva, di fatto impossibile la confisca nella materia tributaria.

La norma citata, stabilendo che la misura deve intervenire nei confronti di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o profitto del reato, comporta che per aversi confisca per equivalente è necessaria la presenza dei seguenti presupposti:

a) la persona raggiunta dalla misura cautelare reale deve essere indagata per uno dei reati per i quali è consentita la confisca per equivalente;

b) nella relativa sfera giuridico-patrimoniale non sia rinvenuta, per una qualsivoglia ragione, il prezzo o il profitto del reato per cui si procede, ma di cui sia certa l’esistenza;

c) i beni da sequestrare non devono appartenere a persona estranea al reato.

Ciò premesso, in ordine ai presupposti richiesti per procedere nell’ambito del diritto penale- tributario al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, una questione che normalmente si pone in ordine alla sorte della misura cautelare è quella relativa alla possibile incidenza dell’intervenuto pagamento delle imposte (ovvero dell’annullamento della pretesa tributaria) dopo la commissione del reato e del sequestro preventivo ma prima della confisca all’esito del processo penale.

Al riguardo occorre evidenziare che ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 74/2000 il pagamento del debito tributario può costituire una causa di non punibilità per i reati tributari in presenza di determinate condizioni: per i reati di omesso versamento di ritenute (articolo 10-bis) o di Iva (articolo 10-ter) e di indebita compensazione (articolo 10-quater), nonché del reato di dichiarazione infedele (articolo 4) e quello di omessa dichiarazione (articolo 5) – cui vanno aggiunti secondo la novità introdotta dall’articolo 39 del D.L. 124/2019 anche i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (articolo 2) e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3) – il pagamento del debito tributario, comprensivo di interessi e sanzioni può integrare una causa di non punibilità.

Nello specifico, la non punibilità dei reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater è subordinata all’integrale pagamento, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, degli importi dovuti ed il pagamento può avvenire anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie o del ravvedimento operoso. Peri delitti di cui all’articolo 2, 3, 4 e 5 la causa di non punibilità richiede il pagamento integrale del debito tributario, ma l’unica modalità di estinzione del debito tributario è il ravvedimento operoso o la presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Con riferimento all’ipotesi di annullamento della pretesa erariale da parte di Giudice tributario e di successivo provvedimento di sgravio disposto dall’Amministrazione Finanziaria e degli effetti di tali provvedimenti sull’efficacia del sequestro preventivo disposto nel collegato procedimento penale, si deve evidenziare che la Corte di Cassazione, pur dando atto della separatezza dei procedimenti penale e di accertamento tributario, ha chiarito più volte (si vedano le sentenze n. 19994/2017, n. 39187/2015 e da ultimo n. 2299/2019) che “il profitto confiscabile anche per equivalente … va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, con la conseguenza che lo stesso non è configurabile, e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di sgravio da parte dell’Amministrazione finanziaria”.