9 Dicembre 2020

Il saldo Imu 2020

di Fabio Garrini
Scarica in PDF

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento del saldo Imu 2020, il tributo comunale, rivisitato dalla L. 160/2019, che ha assorbito la Tasi (il tributo sui servizi indivisibili, infatti, da quest’anno è scomparso).

Nel presente contributo andremo a riepilogare la scadenza di pagamento e l’articolazione delle aliquote da utilizzare per il calcolo del tributo, rinviando ad un precedente approfondimento (“Saldo Imu con possibile conguaglio nel 2021) il tema del conguaglio che potrebbe rendersi necessario nel caso in cui i Comuni dovessero procedere a modificare le aliquote sulla base dei termini prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 4-quinquies, D.L. 125/2020.

 

Il saldo Imu

L’Imu è il principale tributo comunale che viene pagato dai contribuenti in autoliquidazione. Ad esclusione dei fabbricati di categoria D, il cui gettito è destinato in parte al Comune di ubicazione ed in parte all’Erario, in relazione a tutti gli altri immobili detto gettito è rivolto alle casse comunali.

Sotto il profilo delle aliquote e delle fattispecie imponibili, le regole della nuova Imu sono piuttosto simili a quelle applicate negli scorsi anni; in particolare, le abitazioni principali (diverse da A/1 – A/8 – A/9) e le relative pertinenze continuano ad essere esenti dal prelievo.

Altre fattispecie in passato esenti da Imu oggi state riqualificate tra quelle imponibili, per assorbire il prelievo Tasi: si pensi, particolar modo, ai fabbricati rurali strumentali che sono divenuti imponibili (seppure con una aliquota ridotta, che al massimo può risultare pari allo 0,1%), così come gli immobili costruiti e invenduti (sino allo scorso anno erano soggetti alla Tasi e, da quest’anno, divengono imponibili Imu con aliquota massima dello 0,25%).

Per l’Imu è prevista un’aliquota di base, fissata allo 0,86 per cento, che i Comuni possono ridurre sino all’azzeramento (con l’eccezione dei fabbricati D, per i quali il prelievo non può essere inferiore alla quota erariale dello 0,76%) ovvero incrementare sino al livello massimo del 1,06%. Al riguardo va ricordato che i Comuni che già in passato avevano applicato la maggiorazione Tasi dello 0,08% possono mantenere anche oggi questa maggiorazione a valere sull’Imu, per le stesse fattispecie impositive per le quali risultava in passato applicabile.

Sulle modalità di calcolo per tributo dovuto nulla di nuovo: l’Imu va calcola sui mesi di possesso. A norma dell’articolo 1, comma 761, L. 160/2019 l’imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Quindi, ad esempio, se il contribuente ha acquistato il fabbricato il giorno 16 del mese di settembre, l’imposta andrà rapportata ai 4 dodicesimi dell’imposta complessivamente dovuta, visto che il mese di settembre rileva per intero (lo scorso anno, vista la diversa formulazione normativa, si sarebbe stati nell’indecisione se considerarlo o meno).

Il versamento del tributo comunale va effettuato alle consuete scadenze:

  • entro il 16 giugno era dovuto il versamento in acconto, per quest’anno calcolato transitoriamente (articolo 1, comma 762, L. 160/2019) prendendo a riferimento la metà dell’Imu e Tasi versata lo scorso anno, sulla base dei chiarimenti forniti dalla circolare 1/DF/2020;
  • entro il prossimo 16 dicembre i contribuenti dovranno invece provvedere al versamento a saldo. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle delibere pubblicate sul sito internet del Ministero delle Finanze. Sul punto, come detto, potrebbe esservi la necessità di un ulteriore conguaglio entro il 28 febbraio 2021.

Per eseguire il versamento dell’Imu e della Tasi è possibile utilizzare:

  • gli appositi bollettini postali, ovvero in alternativa,
  • il modello F24 nella sezione “Imu e altre imposte locali”, ricordando che gli importi da indicare sul modello F24 devono essere arrotondati all’unità di euro e occorre verificare sul regolamento comunale quale sia la soglia per il minimo di versamento.

Il modello F24, a differenza dei bollettini postali, offre la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti d’imposta vantati dal contribuente, anche qualora sia stato presentato il modello 730, se il contribuente ha indicato nel quadro “I” l’ammontare del credito che si è tenuto a disposizione.

Il Decreto Rilancio ha introdotto una (ipotetica) riduzione del 20% se si sceglie di versare rilasciando una autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale (articolo 118-ter D.L. 34/2020).

Va però evidenziato che tale soluzione è praticabile solo nel caso in cui il Comune abbia deliberato in tal senso (e risultano pochi i Comuni che hanno scelto questa strada).