17 Luglio 2020

Il rischio paese e il rischio imposta patrimoniale drena liquidità all’estero: tra conti e holding

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

In questi periodi diversi soggetti percepiscono nell’Italia un forte rischio Paese e manifestano interesse a posizionare i propri investimenti all’estero. Si tratta – si badi – non di disponibilità tenute sotto il materasso ma di liquidità legittimamente detenuta presso intermediari finanziari italiani.

È impossibile valutare l’impatto di una imposta patrimoniale sulle varie forme di investimento per due banali ordini di ragione:

  • la patrimoniale non esiste oggi giorno;
  • l’aspettativa è che non esisterà mai.

Tali circostanze rendono ovviamente inutile qualsiasi approfondimento tecnico su di essa, in quanto si discuterebbe di un qualcosa che, per l’appunto, non esiste. Ad ogni buon conto, a prescindere dalla questione della patrimoniale, la percezione di un forte rischio Paese porta gli investitori a drenare liquidità all’estero.

La prima forma elementare è rappresentata dall’apertura di un conto corrente in un altro Paese, ad esempio in Austria o in Svizzera. La gestione del conto corrente con sola liquidità comporta una non eccessivamente complessa compilazione del quadro RW e la liquidazione dell’Ivafe di 34 euro.

L’aspetto reddituale dello stesso risulta sostanzialmente irrilevante atteso che gli interessi attivi sono pari a zero. Ad ogni buon conto ricordiamo, per memoria, che gli interessi attivi vanno dichiarati nel rigo RM12.

Si invita ad ogni buon conto a monitorare gli utili su cambi qualora il conto fosse in valuta. La lettera c) ter dell’articolo 67 Tuir, infatti, annovera tra i redditi imponibili le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di valute estere rivenienti da depositi o conti correnti. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente.

Il comma 1-ter prevede che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui. La norma fa ancora riferimento alle Lire ma sappiamo che l’importo va convertito in 51.645,69 Euro.

Forme più sofisticate di investimento sono rappresentate dalle società lussemburghesi – proprio loro – le vecchie Soparfi. In questo caso, il veicolo estero, oltre a gestire la liquidità in un mercato particolarmente evoluto come quello lussemburghese, consente anche di detenere le partecipazioni del gruppo di famiglia.

L’utilizzo di una holding estera comporta una serie di criticità fiscali che, tuttavia, in molti casi, non rappresentano un elemento ostativo. Oltre alla compilazione del quadro RW di cui parlavamo prima, si devono considerare anche altri aspetti più squisitamente fiscali quali la disciplina del transfer price, la disciplina dell’esterovestizione, la disciplina relativa alle controlled foreign companies.

La fuga dalla patrimoniale italiana, tuttavia, potrebbe portare all’applicazione dell’imposta lussemburghese sulla ricchezza, che colpisce nella misura dello 0,5% (con ammontari minimi per scaglioni) il patrimonio netto della Soparfi che detiene liquidità ai fini dell’investimento.

La fiscalità locale estera, tuttavia, non rappresenta un elemento dissuasore di molti investitori.