12 Gennaio 2019

Il riporto delle eccedenze nella mini Ires

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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In alcuni contributi pubblicati nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di analizzare le principali regole di funzionamento della c.d. “mini Ires“, introdotta, a partire dal periodo d’imposta 2019, dall’articolo 1, commi da 28 a 34, L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), la cui concreta applicazione richiede la determinazione di alcuni parametri particolarmente complessi nel conteggio (investimenti e costo del personale).

In termini pratici, la norma consente di ottenere una riduzione dell’aliquota Ires di 9 punti (ovvero di quella Irpef) relativamente al minor importo che risulta dal seguente raffronto:

  • utili accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili,
  • e sommatoria tra investimenti e costo del personale.

Ulteriormente, per la corretta quantificazione di tali ultimi due parametri, le disposizioni normative richiedono complessi calcoli non sempre del tutto agevoli (a tal proposito, si rimanda agli articoli pubblicati nei giorni precedenti: “Mini Ires: il parametro degli investimenti“, “Mini Ires: il parametro del costo del personale“).

In merito al quantum agevolabile, sono previste particolari regole che limitano l’applicazione dell’aliquota ridotta ad un importo massimo pari al corrispondente reddito d’impresa del periodo d’imposta.

L’articolo 1, comma 30, L. 145/2018 prevede quindi una serie di disposizioni che regolano il riporto delle cd. “eccedenze” relative ai singoli parametri che concorrono al conteggio dell’agevolazione.

Più in particolare, la lett. a) del comma 30 stabilisce che se l’importo agevolabile (minore tra utile accantonato a riserve disponibili e sommatoria tra investimenti e costo del personale) eccede il reddito complessivo netto, l’eccedenza è riportata in aumento nel periodo d’imposta successivo al parametro cui si riferisce.

Ad esempio, se il parametro su cui calcolare l’importo agevolabile è costituito dagli utili accantonati (in quanto inferiori alla sommatoria tra investimenti e costo del personale), l’eccedenza in questione è portata in aumento agli utili accantonati nel periodo d’imposta successivo.

Viceversa, se il parametro della sommatoria tra investimenti e costo del personale è inferiore a quello degli utili accantonati, l’eccedenza di tale sommatoria rispetto al reddito dell’esercizio è riportato in aumento dello stesso parametro nel periodo d’imposta successivo.

Oltre al meccanismo di riporto descritto, le successive lett. b) e c) del comma 30 prevedono la possibilità di riporto delle eccedenze maturate dal confronto tra i due parametri per il calcolo dell’agevolazione.

Più in dettaglio:

  • se gli utili accantonati a riserve disponibili eccedono la sommatoria tra investimenti e costo del personale, ai fini dell’agevolazione l’aliquota ridotta è applicata sul tale ultimo parametro, e l’eccedenza degli utili accantonati è portata in aumento di quelli maturati nell’esercizio successivo. Ad esempio, se l’importo degli utili accantonati è pari a 100 e la sommatoria tra investimenti e costo del personale è pari a 80, la mini Ires è applicata sull’importo di 80 e l’eccedenza di 20 è portata in aumento degli utili accantonati nell’esercizio successivo ai fini del conteggio dell’agevolazione in tale successivo periodo d’imposta;
  • viceversa, se la sommatoria tra investimenti e costo del personale è superiore agli utili accantonati, la riduzione dell’Ires è applicata sull’importo corrispondente agli utili accantonati (minore dei due parametri) e l’eccedenza della sommatoria tra investimenti e costo del personale è portato in aumento del medesimo parametro nel periodo d’imposta successivo. Ad esempio, se l’importo degli utili accantonati è pari a 80 e la sommatoria tra investimenti e costo del personale è pari a 100, la mini Ires è applicata sull’importo di 80 e l’eccedenza di 20 è portata in aumento della sommatoria tra investimenti e costo del personale nell’esercizio successivo ai fini del conteggio dell’agevolazione in tale successivo periodo d’imposta.

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La legge di stabilità 2020 e le novità di periodo