3 Aprile 2015

Il regime del margine per i mezzi di trasporto di provenienza intra-UE

di Marco Peirolo
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Le disposizioni sugli acquisti intracomunitari da parte di operatori economici vanno coordinate con quelle relative al regime del margine, previsto per i rivenditori di beni usati, oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, di cui al D.L. n. 41/1995.

Con specifico riguardo ai mezzi di trasporto, dall’art. 38 del D.L. n. 331/1993 si desume che, in via di principio, la tassazione nel Paese di destinazione si applica a prescindere dallo status del mezzo, che può essere nuovo o usato. In proposito, il citato art. 38, al quarto comma, dispone che si considerano mezzi di trasporto:

  • le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, escluse quelle destinate ad attività commerciali o della pesca, o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare;
  • gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 Kg., esclusi quelli di cui all’art. 8-bis, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, cioè quelli destinati ad imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
  • i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 c.c. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose.

La stessa norma prosegue definendo i mezzi di trasporto che si considerano “nuovi”, per tali intendendosi quelli che soddisfino almeno una delle condizioni relative:

  • alla percorrenza effettiva del mezzo anteriormente alla sua cessione a titolo oneroso, ossia chilometraggio non superiore a 6.000 Km, ore di volo non superiori a 40, ore di navigazione non superiori a 100;
  • al momento di effettuazione della cessione, necessariamente non oltre 6 mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o del provvedimento di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, se si tratta di veicoli a motore e non oltre 3 mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o del provvedimento di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, se si tratta di aeromobili o di imbarcazioni.

La qualificazione come “usato” del mezzo di trasporto ricorre, pertanto, quando entrambe le condizioni di cui sopra non risultino verificate.

L’art. 37, comma 2, del D.L. n. 41/1995 stabilisce che gli acquisti dei beni mobili usati, assoggettati al regime del margine nello Stato membro di provenienza, non sono considerati acquisti intracomunitari.

La natura intracomunitaria dell’acquisto è esclusa per evitare la doppia imposizione, in quanto il bene proveniente da altro Paese membro è stato venduto sulla base di un prezzo già comprensivo di Iva, la quale – peraltro – non può essere né detratta, né chiesta a rimborso, non essendo esposta in fattura.

In sede di rivendita del mezzo di trasporto da parte dell’operatore italiano, può essere nuovamente applicato il regime del margine.

Quest’ultimo, in via di principio, si applica ai beni acquistati presso privati nel territorio dello Stato o nel territorio di altro Stato membro; tuttavia, l’art. 36, comma 1, del D.L. n. 41/1995 considera acquistati presso privati anche i beni:

  • per i quali il cedente non ha potuto detrarre l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione;
  • ceduti da un soggetto passivo Iva comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro;
  • ceduti da un soggetto passivo Iva, nazionale o comunitario, che abbia assoggettato l’operazione al regime del margine.

Resta il fatto che, in caso di acquisto di un mezzo di trasporto usato di provenienza intracomunitaria, è necessario verificare preliminarmente se il fornitore non residente, che ha comunque emesso fattura senza esposizione dell’imposta, abbia utilizzato il regime del margine o, piuttosto, abbia realizzato una vera e propria cessione intracomunitaria. In quest’ultima ipotesi, infatti, dato che l’imposta deve essere assolta in Italia, il rivenditore nazionale deve adempiere gli obblighi previsti dagli art. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, riguardanti l’integrazione della fattura di acquisto e la sua successiva registrazione.

In proposito, è vero che la normativa (comunitaria e interna) impone la specificazione in fattura che l’operazione è stata effettuata applicando il regime speciale. Tuttavia, come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 40/E/ 2003, tale annotazione non esime l’acquirente da responsabilità qualora, in base ad elementi oggettivi, si possa desumere che il fornitore comunitario non poteva utilizzare il regime del margine. L’ipotesi in esame potrebbe verificarsi nel caso in cui risulti intestataria del mezzo di trasporto un’impresa che lo ha utilizzato come bene proprio dell’attività (es. impresa di noleggio di mezzi di trasporto), detraendo l’imposta assolta sull’acquisto.

In merito alla ripartizione dell’onere della prova, ai fini dell’applicazione del regime speciale negli scambi intracomunitari di beni usati, ivi compresi i mezzi di trasporto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente ribadito l’obbligo, per l’operatore nazionale, di verificare, nei liniti dell’ordinaria diligenza, la regolarità sostanziale dell’operazione e, quindi, la sussistenza dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per l’applicazione del regime del margine da parte del fornitore estero; ciò nella considerazione che l’acquirente, essendo un “importatore professionista”, risulta in possesso di tutte le informazioni, anche documentali (fra cui i libretti di circolazione), per accertare l’effettivo regime applicabile dal soggetto non residente (Cass., 2 aprile 2013, n. 15026 e Cass., 12 settembre 2012, n. 15219).