29 Luglio 2020

Il realizzo controllato del comma 2-bis dell’articolo 177 del Tuir “pretende” un solo conferente

di Sergio Pellegrino
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Con la risposta n. 229 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato una fattispecie di scambio di partecipazioni mediante conferimento, finalizzata alla pianificazione del passaggio generazionale, alla luce dell’istanza presentata da parte di una socia di una società immobiliare.

L’istante, coniugata in regime di separazione patrimoniale, detiene il 13% del capitale sociale della società per azioni partecipata, mentre il coniuge detiene una quota del 17%.

L’operazione prospettata è quella di realizzare il conferimento delle azioni detenute in una società di nuova costituzione, che sarebbe interamente posseduta da parte dei coniugi, nella quale verrebbero poi fatte confluire altre partecipazioni possedute, e questo nella prospettiva appunto della pianificazione del passaggio generazionale della coppia.

L’aumento del patrimonio netto che si realizzerebbe per effetto dell’operazione di conferimento in capo alla conferitaria avverrebbe sulla base del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite per le persone fisiche e quindi, almeno secondo la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, dovrebbe risultare applicabile la disciplina del comma 2-bis dell’articolo 177 del Tuir.

La disposizione in questione, introdotta con il D.L. 34/2019, estende il regime del c.d. realizzo controllato, previsto dal comma 2 della norma, a fattispecie che in precedenza ne rimanevano escluse.

Il regime del realizzo controllato non consiste, come è noto, in un regime di neutralità fiscale, rimanendo l’operazione realizzativa, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute da parte del conferente, al fine di quantificarne il concorso alla determinazione del reddito, basato sul valore del patrimonio netto formatosi in capo alla società conferitaria.

La disciplina originaria, contenuta nel comma 2 dell’articolo 177, condiziona la fruizione del regime all’acquisizione o all’integrazione del controllo da parte della società conferitaria della società scambiata, e questo proprio per effetto dell’operazione di conferimento.

In questo contesto interviene appunto il Decreto crescita, con l’inserimento nell’articolo 177 del Tuir di un nuovo comma 2-bis, che prevede l’estensione del regime di realizzo controllato anche alle fattispecie nelle quali in capo alla società conferitaria non si realizzi il controllo della società scambiata, ma venga acquisita comunque una partecipazione che superi determinate soglie di qualificazione.

Innanzitutto, le partecipazioni conferite devono rappresentare complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

È poi richiesto, a differenza di quanto avviene nella fattispecie disciplinata dal comma 2, che le partecipazioni vengano conferite in società, che possono essere indifferentemente esistenti o di nuova costituzione, ma che devono essere necessariamente interamente partecipate da parte del conferente.

Nella lettura fornita da parte dell’Agenzia, il conferente “converte una partecipazione qualificata diretta in un’analoga partecipazione qualificata indiretta detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria, in ossequio al diverso obiettivo prefigurato dalla disposizione ovvero favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente”.

Alla luce di queste considerazioni, l’Agenzia delle Entrate conclude quindi per la non applicabilità del regime di realizzo controllato del comma 2-bis nella fattispecie rappresentata nell’istanza, atteso il fatto che i conferenti sarebbero due, a nulla rilevando la circostanza che essi siano coniugi.