26 Giugno 2025

Il ravvedimento operoso dell’acconto Imu dovuto

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

Lo scorso 16 giugno 2025 è scaduto il versamento dell’acconto (prima rata) dell’imposta municipale propria (Imu) relativa all’anno in corso.

I contribuenti che non avessero provveduto totalmente o parzialmente al pagamento possono correggere gli eventuali errori o omissioni tramite l’istituto del ravvedimento operoso, entro i termini di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, come indicato dall’articolo 1, comma 774, L. 160/2019.

Affinché il ravvedimento sani la violazione, i contribuenti devono rimuovere la medesima violazione, oltre a provvedere al versamento delle sanzioni e degli interessi legali sull’imposta tardivamente versata.

In particolare, la sanzione può essere ridotta a:

  • 1/15 del 12,5 per cento per ogni giorno di ritardo, ossia lo 0,0833 per cento, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni (“ravvedimento sprint”);
  • 1/10 del 12,5 per cento, ossia l’1,25 per cento, per i versamenti effettuati con un ritardo superiore a quindici ma inferiore a trenta giorni (“ravvedimento breve”);
  • 1/9 del 12,5 per cento, ossi l’1,3889 per cento, per i versamenti effettuati con un ritardo superiore a trenta ma inferiore a novanta giorni;
  • 1/8 del 25 per cento, ossia il 3,1250 per cento, per i versamenti effettuati oltre i novanta giorni ma entro un anno (“ravvedimento lungo”);
  • 1/7 del 25 per cento, ossia il 3,5714 per cento, per i versamenti effettuati oltre un anno ma entro i due anni;
  • 1/6 del 25 per cento, ossia il 4,1667 per cento, per i versamenti effettuati oltre i due anni.

Gli interessi legali maturano giorno per giorno e si applicano all’importo dovuto a titolo d’imposta.

Il tasso degli interessi legali, come fissato con D.M. 10.12.2024, è del 2 per cento per l’anno 2025.

Il versamento deve essere effettuato tramite presentazione del modello F24, barrando la casella relativa al “ravvedimento operoso” (“Ravv.”) ed indicando l’importo totale comprensivo dell’imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni.

In particolare, non sono previsti codici tributo particolari e gli importi devono essere versati con il medesimo codice dedicato all’imposta principale.

Si evidenzia che:

  • interessi e sanzioni possono essere versati anche in momenti diversi;
  • errori non rilevanti nel calcolo e nel versamento delle sanzioni non invalidano l’operazione, a condizione che sia manifesta la volontà di ravvedere l’errore o l’omissione.

Infine, si rammenta che, a norma dell’articolo 1, comma 762, L. 160/2019, il contribuente può decidere autonomamente di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.

Qualora il contribuente abbia optato per tale soluzione, ma il versamento effettuato si sia rivelato insufficiente, ai fini dell’individuazione dei termini per effettuare il versamento comprensivo del ravvedimento operoso, deve ritenersi preferibile, in via meramente prudenziale, computare i suddetti termini dal 16 giugno, ferma restando la possibilità di un confronto con l’ente locale, quale soggetto attivo dell’imposta che potrebbe adottare un comportamento pro contribuente.