10 Luglio 2020

Il quadro LM accoglie i diritti d’autore del soggetto forfetario

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Il quadro LM – righi da LM22 a LM27 – del modello Redditi 2020, accoglie un nuovo campo dove indicare i compensi percepiti dagli esercenti arti e professioni a seguito di cessione dei diritti d’autore o utilizzo opere d’ingegno correlate allo svolgimento dell’attività, da assoggettare ad imposta sostitutiva con gli specifici coefficienti di abbattimento previsti dall’articolo 54, comma 8, Tuir.

L’aggiornamento del modello ministeriale si è reso necessario a seguito della risposta all’istanza di interpello n. 517 del 12 dicembre 2019, con cui l’Agenzia delle entrate ha definitivamente dissipato ogni dubbio circa la tassazione dei redditi in argomento.

Il dubbio interpretativo sorgeva in relazione alla precisazione contenuta nella circolare 9/E/2019, secondo la quale se il contribuente consegue proventi a titolo di diritti d’autore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), Tuir, anche se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svoltarimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54.

Ricordiamo che l’articolo 53, comma 2, lett. b), Tuir definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali.

Il successivo articolo 54, al comma 8, dispone che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo i redditi indicati alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 53 costituiti dall’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni.

Il lavoratore autonomo, che utilizza le sue competenze professionali per produrre opere dell’ingegno, segue il principio di attrazione, secondo il quale il compenso concorre a formare il reddito professionale.

Con la risposta 517/E/2019 l’Agenzia conferma quanto già espresso con la risoluzione 311/E/2008 in relazione al regime fiscale per i contribuenti minimi: anche per i contribuenti che applicano il regime forfetario, la cessione del diritto d’autore durante la permanenza nel regime di favore è soggetta all’imposta sostitutiva prevista dai commi 64 o 65, articolo 1, L. 190/2014. Di conseguenza, ogniqualvolta vi sia effettiva correlazione tra i proventi derivanti dalla cessione del diritto d’autore e l’attività di lavoro autonomo svolta, i proventi dovranno, da un lato, concorrere alla verifica del limite di 65.000 euro per l’accesso o la permanenza nel regime forfetario e, dall’altro lato, saranno assoggettati all’imposta sostitutiva, con la particolarità che le aliquote di abbattimento forfetario dei costi saranno quelle previste dall’articolo 54, comma 8, citato in precedenza.

In altri termini, i compensi percepiti dalla cessione del diritto d’autore si devono sommare ai compensi percepiti nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo svolta, ai fini della verifica del limite dei 65.000 euro di compensi, ma saranno esclusi dall’applicazione delle ordinarie aliquote di abbattimento forfetario (di cui all’allegato 4 della L. 190/2014); i proventi a titolo di diritti d’autore, in tal caso, se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo soggetto, durante la permanenza nel regime saranno ridotti del 25 per cento (o del 40 per cento se sono percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni), e saranno assoggettati all’imposta sostitutiva. La cessione del diritto d’autore soggiace inoltre alle modalità di certificazione compensi previste per tale regime.

Veniamo quindi alla compilazione del quadro LM del modello Redditi 2020. Nei righi da LM22 a LM27, è stata introdotta la colonna 4 ove indicare gli eventuali compensi percepiti dagli esercenti arti e professioni a seguito di cessione dei diritti d’autore o utilizzo opere d’ingegno correlate allo svolgimento dell’attività, che concorreranno al reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva con gli specifici coefficienti di abbattimento previsti dall’articolo 54, comma 8, Tuir.

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di un avvocato (over 35 anni) con codice Ateco 69.10.10 – Attività degli studi legali – che eserciti la propria attività avvalendosi del regime forfetario da oltre 5 anni; nell’ambito della propria attività, utilizza le sue competenze professionali per scrivere articoli su riviste di settore. Nel periodo d’imposta 2019, tale soggetto consegue 30.000 euro dall’attività professionale e 6.000 euro per compensi dalla cessione del diritto d’autore. Il quadro LM dovrà essere compilato come segue.

Nel rigo LM22, colonne 1 e 2 vanno indicati, rispettivamente, il codice Ateco e il relativo coefficiente di redditività, da applicare all’importo dei compensi esposti nella colonna 3. Nella colonna 4, invece, occorre indicare l’ammontare di compensi per il diritto d’autore, pari a 6.000 euro. Nella colonna 5 infine andrà riportato l’importo di 27.900 euro, dato dalla seguente operazione: 23.400 euro (30.000 x 78%) + 4.500 euro (6.000 x 75%).