22 Marzo 2022

Il principio di afferenza nell’imposta sul valore aggiunto

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

L’imposta sul valore aggiunto può essere portata in detrazione, ai sensi dell’articolo 19 D.P.R. 633/1972, solo se gli acquisti di prestazioni di servizi e beni sono afferenti ad operazioni che non siano esenti o escluse dall’imposta.

In altre parole, solo l’effettuazione di operazioni imponibili (e assimilate) permettono ai contribuenti di poter recuperare l’imposta assolta all’atto dell’acquisto.

Il principio di afferenza, dunque, prevede che vi sia un nesso diretto, concreto e attuale tra l’acquisto (operazione passiva) e la vendita (operazione attiva) che permetta di applicare il meccanismo di trasmissione dell’imposta sul valore aggiunto, mediante detrazione e rivalsa, in modo tale da poterla “scaricare” sul consumatore finale (o sugli operatori economici con diritto alla detrazione oggettivamente o soggettivamente limitato).

Da quanto sopra si evince chiaramente come la concreta attuazione del diritto alla detrazione comporti un esercizio prospettico di valutazione delle operazioni; infatti, le operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sono quelle attive che, notoriamente, vengono poste in essere successivamente a quelle passive e da qui sorge la necessità per il soggetto passivo di “immaginare” quale possa essere il collegamento tra le operazioni passive e quelle attive.

Quanto sopra è particolarmente evidente, all’atto pratico, quando si parla di omaggi di beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa. Si immagini un imprenditore che svolge un’attività di mera rivendita che intenda omaggiare i suoi clienti più fedeli con i beni che costituiscono l’oggetto dell’attività. In una siffatta situazione si possono verificare due situazioni:

  • l’imprenditore acquista dei beni e, all’atto dell’acquisto, già è consapevole che saranno destinati ad omaggi. In base al principio dell’afferenza, l’imprenditore, in tale ipotesi, non deve operare il diritto alla detrazione all’atto dell’acquisto in quanto l’operazione attiva afferente sarà esclusa ai sensi del punto 4) del comma 2 dell’articolo 2 D.P.R. 633/1972;
  • l’imprenditore acquista dei beni per destinarli alla rivendita. In tale ipotesi, in considerazione del fatto che l’operazione di acquisto è potenzialmente afferente a operazioni attive imponibili, esercita il diritto alla detrazione. Tuttavia, parte di tali beni rimangono invenduti e così decide di destinarli ad omaggi per i clienti. In tale ipotesi l’omaggio (seppur rappresenti un’operazione priva di corrispettivo) dovrà essere assoggettato da Iva (con o senza rivalsa).

Sotto il profilo normativo, il principio di afferenza è sancito dal comma 2 dell’articolo 19 D.P.R. 633/1972 secondo cui “non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti ad operazioni esenti o comunque non soggette, salvo il disposto dell’articolo 19-bis2”.

Il riferimento all’articolo 19-bis2 D.P.R. 633/1972, che disciplina la rettifica della detrazione, permette di correggere, appunto mediante rettifica, la detrazione inizialmente operata se dovesse mutare nel corso del periodo d’imposta (ovvero nel periodo di monitoraggio in caso di beni ammortizzabili o immobili) il rapporto di afferenza tra operazioni passive e attive.

Inoltre, il comma 3 dell’articolo 19 D.P.R. 633/1972, ai fini del principio di afferenza, considerata assimilate alle operazioni imponibili (che conferiscono il diritto alla detrazione) le seguenti operazioni: