11 Luglio 2019

Il periodo ante-liquidazione è escluso dagli Isa?

di Fabio Garrini
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Le società in fase di liquidazione beneficiano dell’esclusione dall’applicazione (e dalla compilazione) degli Isa, in quanto periodo di non normale svolgimento dell’attività.

Altrettanta certezza non vi è in relazione al periodo ante liquidazione: infatti, mentre in passato le istruzioni alla compilazione degli studi di settore assimilavano tale situazione alla cessazione dell’attività, diversamente le istruzioni alla compilazione degli Isa non menzionano tale equiparazione.

A ben vedere, non pare siano cambiate, almeno sotto questo profilo, le considerazioni tra i due istituti, per cui pare ragionevole applicare anche oggi la causa di esclusione.

Va però segnalato che questo non sempre si traduce in un elemento positivo, in quanto l’esclusione dagli Isa comporta anche l’esclusione dall’applicazione dei benefici premiali, di cui all’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017, in relazione ai quali il provvedimento direttoriale del 10.5.2019 ha individuato i corrispondenti livelli di affidabilità fiscale richiesti.

Va in particolar modo ricordato che, con il risultato almeno pari a “9”, si ottiene l’esclusione dalla disciplina delle società di comodo (tanto per l’ipotesi di insufficienza di ricavi ai sensi dell’articolo 30 L. 724/1994, quanto con riferimento all’ipotesi di perdita sistematica, ex D.L. 138/2011): si pensi, in particolare, alle società immobiliari di gestione, dove i livelli di ricavo pretesi dai coefficienti di cui all’articolo 30 L. 724/1994 sono irraggiungibili, mentre solitamente più agevole era raggiungere la congruità e coerenza degli studi di settore (e, si auspica, il punteggio di 9 con gli Isa).

La conseguenza è che la messa in liquidazione di una società immobiliare potrebbe causare l’applicazione della disciplina delle società di comodo, a meno di non impegnarsi al repentino scioglimento di tale società.

In generale, quindi, il fatto che si inneschi una causa di esclusione evita tanto l’onere della compilazione dei modelli quanto il rischio di selezione nel caso di punteggio inferiore o uguale a 6, ma allo stesso tempo non permette di ottenere i premiali che si otterrebbero conseguendo punteggi uguali o superiori al 8.

Isa e liquidazione

Le cause di esclusione comportano l’inapplicabilità degli indici di affidabilità fiscale e, come precisato dalle istruzioni, anche l’esonero dalla compilazione del modello ai fini statistici (salvo i contribuenti “multiattività”).

Tra la le cause di esclusione (senza compilazione), in particolare nelle condizioni di non normale svolgimento dell’attività, le istruzioni alla compilazione degli Isa annoverano il periodo in cui l’impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare”.

Pertanto, per il periodo di liquidazione, nonché per le frazioni in cui questo risulta suddiviso a norma dell’articolo 182 Tuir, non vi sono incombenze circa gli indici di affidabilità fiscale.

Il problema si viene a porre per il periodo “ante-liquidazione”, ossia quello compreso tra la data di apertura del periodo d’imposta e il giorno precedente la messa in liquidazione della società (data che, nel caso maggiormente diffuso di liquidazione deliberata dall’assemblea dei soci, per le società di capitali, coincide con la data di iscrizione al registro delle imprese della delibera ai sensi dell’articolo 2484, comma 3, cod. civ.).

Sino allo scorso anno, tra le cause di esclusione dagli studi di settore, era prevista la seguente: società “che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta. Si ricorda che il periodo che precede l’inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell’attività”

Al contrario, quest’anno, nelle istruzioni Isa, non è prevista tale precisazione.

Va segnalato, comunque, che quella prevista negli studi di settore, risultava, appunto, una semplice precisazione.

Il fatto che fosse usata la locuzione “si ricorda” implica che l’esclusione per il periodo ante liquidazione fosse intesto come un aspetto noto che le istruzioni si limitavano a rammentare.

Il che vuol significare, evidentemente, che nulla è cambiato oggi con l’introduzione degli Isa, ma semplicemente tale precisazione non è presente; questo non pare certo poter significare alcun cambio di rotta da parte dell’Amministrazione Finanziaria, quindi l’esclusione deve considerarsi confermata.

Pertanto, ipotizzando che una Srl sia stata posta in liquidazione con delibera del 5 ottobre 2018, iscritta al Registro impresa in data 16 ottobre 2018, si deve concludere:

  • per il periodo ante liquidazione, compreso tra 1.1.2018 e il 15.10.2018, occorrerà indicare la causa di esclusione “2”;
  • per il periodo (o i periodi) di liquidazione (ipotizzando che la liquidazione si chiuda oltre il 31.12.2018, si tratterà di inviare una dichiarazione provvisoria per il reddito maturato tra il 16.10.2018 ed il 31.12.2018), analogamente vi sarà l’esonero dall’applicazione e dalla compilazione degli Isa. In tal caso, la causa di esclusione da indicare è quella con codice “4”.
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