7 Gennaio 2020

Il nuovo scontrino telematico: le sanzioni tributarie applicabili

di Cristoforo Florio
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La scheda di FISCOPRATICO

A partire dal 1° gennaio 2020, tutti i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972 (dettaglianti e soggetti assimilati) sono obbligati alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Come noto, l’obbligo in questione ha già interessato, dal 1° luglio 2019, la citata categoria di soggetti che avevano un volume d’affari superiore a euro 400.000.

In base a quanto disposto dall’articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015 in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri” sono applicabili le sanzioni di cui agli articoli 6, comma 3, e 12, c. 2, D.Lgs. 471/1997.

Considerato che il successivo comma 6-ter concede ai contribuenti un termine di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione per trasmettere telematicamente la chiusura giornaliera di cassa (fermo restando l’obbligo di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva), si deve ritenere che le sanzioni sopra citate trovino applicazione anche in caso di trasmissione telematica “tardiva” (e, cioè, oltre il termine dei 12 giorni precedentemente detto).

Passando ad esaminare le disposizioni del D.Lgs. 471/1997 di interesse per il tema in analisi, va evidenziato che – in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 3 – in caso di mancata emissione di ricevute fiscali o scontrini fiscali oppure di emissione di ricevute fiscali o scontrini fiscali per importi inferiori a quelli reali trova applicazione una sanzione amministrativa pari al 100% dell’Iva corrispondente all’importo non documentato, fermo restando che – ai sensi del successivo comma 4 – “(…) la sanzione non può essere inferiore a euro 500 (…)”.

In merito vale la pena osservare che l’introduzione degli obblighi di memorizzazione elettronica dello scontrino e di trasmissione telematica all’Agenzia di Entrate della c.d. “chiusura giornaliera” sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale. È stato dunque soppresso l’obbligo di emettere lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Tuttavia, il “dettagliante” è tenuto a emettere nei confronti del cliente finale una documentazione idonea a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni. Al riguardo, l’articolo 1 del D.M. 07.12.2016 ha infatti stabilito che i “dettaglianti” devono documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, sempre che l’operazione non sia certificata mediante emissione della fattura o della fattura semplificata di cui agli articoli 21 e 21-bis D.P.R. 633/1972.

Peraltro e come regola generale, tale documento commerciale non ha valenza fiscale: ai sensi dell’articolo 3 del richiamato D.M., infatti, “(…) il documento commerciale certifica l’acquisto effettuato dall’acquirente nella misura da esso risultante e costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta stabiliti dalle norme vigenti o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza  di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti (…)”.

Solo laddove sia richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, il documento commerciale può avere anche “valenza fiscale”; in tale caso, esso dovrà contenere anche il codice fiscale o il numero di partita Iva dell’acquirente (articolo 4 D.M. 07.12.2016).

La “valenza fiscale” del documento commerciale lo renderà idoneo ai fini:

  • della deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi (ad esempio, gli acquisti effettuati da un imprenditore ai fini della determinazione del reddito d’impresa) o della deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini Irpef;
  • dell’applicazione della fatturazione differita (articolo 21, comma 4, lett. a, D.P.R. 633/1972).

Alla luce di quanto precede, quindi, si può evidenziare che – a seguito dell’introduzione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri – il regime sanzionatorio pecuniario sopra illustrato trova applicazione non più al mancato rilascio del “documento commerciale” ma nelle ipotesi di:

  • mancata memorizzazione elettronica dei corrispettivi o memorizzazione elettronica con dati incompleti o non veritieri;
  • omessa trasmissione telematica dei corrispettivi o trasmissione telematica con dati incompleti o non veritieri;
  • tardiva trasmissione telematica dei corrispettivi (oltre i 12 giorni).

Inoltre, secondo il medesimo comma 3 del citato articolo 6, trova applicazione la stessa sanzione anche “in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali”, fermo restando che “se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000”.

Infatti, la tenuta del registro corrispettivi “di emergenza”, prevista dall’articolo 11 del D.M. 23.03.1983, non è stata abrogata dall’introduzione dello “scontrino telematico”.

A conferma di ciò, secondo quanto previsto nel Provvedimento A.d.E. del 28/10/2016 e nelle specifiche tecniche del 28/06/2019, “in caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l’esercente richiede tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica”.

Va inoltre ricordato che, per le irregolarità in questione, risulta applicabile anche la sanzione accessoria di cui articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997, secondo cui, qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, 4 distinte violazioni dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da 3 giorni ad 1 mese (qualora l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di euro 50.000, la sospensione è disposta per un periodo da 1 mese a 6 mesi).

Infine è opportuno ricordare che nel primo semestre di vigenza dell’obbligo dello “scontrino telematico” (decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti), le sanzioni sopra analizzate non troveranno applicazione in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva (articolo 12-quinquies D.L. 34/2019).

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