15 Febbraio 2014

Il nuovo quadro RW

di Federica Furlani
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L’art. 9 L. 97/2013, recante le “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013”, ha apportato alcune rilevanti modifiche al D.L. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla L. 227/1990 contenente la disciplina del cosiddetto “monitoraggio fiscale”.

In particolare le novità riguardano:

  • la revisione del regime sanzionatorio;
  • l’eliminazione della soglia di 10.000€ di rilevanza al 31.12 degli investimenti/attività estere;
  • la figura del “titolare effettivo” come soggetto interessato dal monitoraggio.

Secondo quanto indicato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 151663/2013, le novità in materia di monitoraggio fiscale si applicano a partire dal periodo di imposta 2013: da qui è nata la necessità di concepire un nuovo modulo RW all’interno del modello Unico 2014 che consenta:

  • di evidenziare i soggetti che secondo la disciplina introdotta dalla L. 97/2013 risultano i “titolari effettivi” degli investimenti esteri;
  • di escludere gli adempimenti prima contenuti nelle sezione I e III, indicando soltanto l’ammontare delle consistenze estere;
  • di liquidare l’IVIE e l’IVAFE.

Il nuovo RW del modello UNICO 2014 deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (IVAFE).

Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta, indipendentemente dal valore complessivo degli stessi; questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito e quindi anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta (diversamente da prima quando la sezione II del “vecchio” modulo RW non andava compilata in caso di disinvestimenti).

Rispetto alla disciplina precedente, non è più previsto l’obbligo di monitoraggio con riferimento ai trasferimenti da, verso e sull’estero effettuati con riferimento alle suddette attività.

Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (esempio soggetto residente con delega al prelievo su un conto corrente estero , salvo non si tratti di mera delega ad operare per conto dell’intestatario, come nel caso di amministratori di società).

Anche con la nuova disciplina, resta fermo che il modulo RW non deve essere compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti.

L’obbligo di monitoraggio non sussiste, inoltre per:

  • le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati;
  • i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

Tale esonero viene riconosciuto solo qualora l’attività lavorativa all’estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo di imposta e a condizione che entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero, il lavoratore non detenga più le attività all’estero. Diversamente, se il contribuente entro tale data non ha riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è tenuto ad indicare tutte le attività detenute all’estero durante l’intero periodo d’imposta.

Anche se il contribuente risulta esonerato dal monitoraggio, è in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per l’indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale nonché del modulo RW per il calcolo dell’IVIE e dell’IVAFE.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione del modulo RW, se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello Unico PF 2014, esso deve essere presentato unitamente a detto modello.

Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il mod. 730/2014, il modulo RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello Unico PF 2014 Persone fisiche debitamente compilato (in tal caso il modulo RW costituisce un “quadro aggiuntivo” al modello 730).