24 Febbraio 2015

Il nuovo OIC 22: i conti d’ordine

di Federica Furlani
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L’articolo 2424, comma 3, Cod. Civ. richiede esplicitamente che, in calce allo stato patrimoniale, risultino le informazioni relative alle “garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d’ordine”.

Le informazioni sopra richieste sono fornite mediante i conti d’ordine, a cui è dedicato l’OIC 22 nella sua versione aggiornata e applicabile dai bilanci 2014, che, rispetto a quella precedente, ha in particolare fornito una definizione più puntuale dei conti d’ordine nelle diverse fattispecie (garanzie prestate e ricevute, impegni, beni di terzi presso la società, …), precisando di non procedere alla rappresentazione nei conti d’ordine in calce allo stato patrimoniale di quegli accadimenti che siano già stati oggetto di rilevazione nello stato patrimoniale, nel conto economico e/o nella nota integrativa (es. beni della società presso terzi, depositi cauzionali ricevuti).

I conti d’ordine rappresentano annotazioni di memoria, a corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta dallo stato patrimoniale, e svolgono una funzione informativa su operazioni che, pur non influendo quantitativamente sul patrimonio o sul risultato economico dell’esercizio, possono influenzare tali grandezze in esercizi successivi.

Essi sono elencati in calce allo stato patrimoniale separatamente, una sola volta e senza l’indicazione della contropartita e non sono sommati né ai totali dell’attivo né ai totali del passivo.

Il contenuto di questa voce è quindi costituito:

  • dalle garanzie prestate, che possono essere reali (tipicamente pegno su beni mobili, ipoteca su beni immobili, in cui il garante risponde con i soli beni dati in garanzia), o personali (costituite cioè più in generale dal patrimonio aziendale; ne costituiscono esempio le fideiussioni, gli avalli, lettere di patronage…) e sono rilasciate dalla società, direttamente o indirettamente, per un’obbligazione propria o altrui. La loro indicazione indica il rischio per l’impresa di subire l’escussione della garanzia in caso di inadempimento dell’obbligato principale. Le garanzie prestate sono rilevate nel momento in cui la società presta la garanzia, ad esempio, nel caso dell’ipoteca, tale momento coincide con il momento della trascrizione nel registro dei beni immobili. L’obbligo di iscrizione nei conti d’ordine delle garanzie personali e reali riguarda solo quelle concesse a favore dei creditori per debiti altrui. Nel caso invece di costituzione di garanzie reali relative a debiti propri, il bene gravato da pegno o da ipoteca è assoggettato al rischio di esproprio: tale circostanza non costituisce motivo di iscrizione nei conti d’ordine, in quanto il bene rimane iscritto al suo valore nell’attivo, mentre il debito è iscritto nel passivo ed è indicata in nota integrativa la natura della garanzia (articolo 2427, n. 6, Cod. Civ.). Le garanzie si iscrivono nei conti d’ordine per un valore pari al valore della garanzia prestata o, se non determinata, alla migliore stima del rischio assunto alla luce della situazione esistente in quel momento, tenendo conto delle specificità connesse al tipo di garanzia rilasciata e alla situazione in concreto esistente.
  • i beni di terzi presso la società, in cui vanno indicati i beni di terzi che, a diverso titolo (deposito, lavorazione, custodia….), si trovano presso l’impresa, la quale assume l’obbligo della custodia. La loro indicazione evidenzia il rischio che l’impresa si è addossata per effetto della custodia e gli eventuali oneri che potrebbero derivarne. Vanno iscritti nei conti d’ordine i beni di terzi nel momento in cui la società ne assume la custodia, con relativa responsabilità. La rilevazione iniziale dei beni di terzi presso la società è effettuata:
    • al valore nominale, quando si tratti di titoli a reddito fisso non quotati;
    • al valore corrente di mercato, se disponibile, quando si tratti di beni, di azioni o di titoli a reddito fisso, se quotati;
    • al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.
  • gli impegni, che rappresentano obbligazioni assunte dall’azienda nei confronti dei terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi, ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti (c.d. contratti ad esecuzione differita). In particolare, in presenza di contratti di leasing, sono l’importo dei canoni ancora da pagare e del prezzo di riscatto del bene, o ancora, le merci da consegnare per l’impresa che vende a termine, i titoli da consegnare per vendite a termine, … Vanno iscritti nei conti d’ordine gli impegni che per loro natura e ammontare (singolarmente o cumulativamente) possono incidere in modo rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società, e quindi la cui conoscenza sia utile per valutare tale situazione, mentre gli impegni non quantificabili sono menzionati ed adeguatamente commentati nella nota integrativa. Gli impegni sono inizialmente rilevati nei conti d’ordine per un valore pari al valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.