24 Febbraio 2020

Il nuovo credito d’imposta per investimenti in design e ideazione estetica

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la riforma della disciplina del credito d’imposta R&S, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, beneficiano dell’agevolazione anche le attività di design e ideazione estetica svolte nei settori del c.d. Made in Italy.

L’attuale quadro normativo prevede un unico credito d’imposta in R&S, innovazione tecnologica (IT) e altre attività innovative, diversamente modulato per intensità e massimali di spesa in funzione delle seguenti tre categorie di attività ammissibili:

  • attività di R&S, secondo i medesimi criteri di classificazione della disciplina previgente dell’articolo 3 D.L. 145/2013;
  • attività di IT, anche finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
  • attività di design e ideazione estetica, limitatamente ai settori del c.d. Made in Italy.

L’articolo 1, comma 202, L. 160/2019 contiene la disciplina del nuovo credito d’imposta in caso di investimenti, effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, in attività di design e ideazione estetica, a cui corrisponde un credito d’imposta in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, entro il limite massimo di 1,5 milioni di euro di spese ammissibili, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi:

Agevolazione Credito d’imposta Limite massimo di spesa ammissibile Quote annuali
Credito d’imposta design e ideazione estetica 6% 1,5 milioni di euro 3

Rientrano nelle attività di design e ideazione estetica quelle svolte per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari dalle imprese dei seguenti settori:

  • tessile e moda;
  • calzaturiero;
  • occhialeria;
  • orafo;
  • mobile e arredo;

I criteri per la corretta applicazione dell’agevolazione sono demandati ad un decreto ministeriale di imminente emanazione, anche in relazione alle attività di design e ideazione estetica svolte in settori diversi da quelli indicati dalla fonte primaria.

Per quanto concerne la determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, da assumersi al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sugli stessi investimenti ammissibili, le spese devono rispettare tre principi generali:

  • effettività;
  • pertinenza;
  • congruità.

Analogamente agli investimenti in attività di R&S e IT, anche per il design e l’ideazione creativa sono previste categorie di spese ammissibili, con maggiorazioni per spese particolarmente qualificate in costanza di aliquota di credito d’imposta e con inediti massimali per le spese diverse dal personale e dai contratti extra-muros.

Le cinque categorie di investimenti ammissibili al credito d’imposta R&S, IT e altre attività innovative, declinate alla particolare fattispecie di attività di design e ideazione estetica definita dall’articolo 1, comma 202, L. 160/2019, sono dettagliate nella seguente tavola sinottica con relativi limiti ed eventuali maggiorazioni:

 

Tipologie di investimenti ammissibili Concorso della spesa alla base di calcolo Limite di spesa per ciascuna tipologia 2020
Aliquota di credito d’imposta Limite complessivo
a)    Spese del personale:
–        lavoratori subordinati
–        lavoratori autonomi
–        collaboratori
100% n.d. 6% 1,5 milioni di euro
di cui spese di giovani neo-assunti qualificati 150% n.d.
b) Spese per beni materiali mobili 100% 30% spese lettera a)
c) Spese per contratti extra-muros 100% n.d.
d) Servizi di consulenza ed equivalenti 100% 20% spese lettera a)
 
e) Materiali, forniture, altri prodotti analoghi 100% 30% spese lettera a)
Ovvero 30% spese lettera c)

La prima categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera a) dell’articolo 1, comma 202, L. 160/2019, comprende le spese intra-muros del personale, indipendentemente dalla forma contrattuale (titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato), direttamente impiegato nelle attività di design e ideazione estetica svolte internamente all’impresa, nei limiti dell’effettivo impiego.

È previsto, nell’ambito delle spese della lettera a), il concorso maggiorato alla formazione della base di calcolo del credito d’imposta al 150% per le spese del personale relative a soggetti che soddisfino contestualmente i seguenti requisiti:

  • età non superiore a 35 anni;
  • al primo impiego;
  • in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili;
  • assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • impiegati esclusivamente in lavori di design e innovazione estetica;
  • impiegati presso laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato italiano.

La seconda categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera b) dell’articolo 1, comma 202, L. 160/2019, comprende le spese intra-muros per beni materiali mobili utilizzati nei progetti di design e ideazione estetica, inclusa la progettazione e realizzazione dei campionari.

Le voci di costo ivi incluse, nei limiti dell’importo deducibile dal reddito d’impresa e della quota imputabile all’effettivo utilizzo in attività di design e ideazione estetica, sono nello specifico:

  • le quote di ammortamento;
  • i canoni di locazione finanziaria;
  • i canoni di locazione semplice;
  • le altre spese relative ai beni materiali mobili.

Le spese della lettera b) sono soggette ad un limite massimo complessivo pari al 30% delle spese del personale della lettera a).

La terza categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera c) dell’articolo 1, comma 202, L. 160/2019, comprende le spese extra-muros per contratti stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese; i contratti stipulati infragruppo, in base alla nozione di controllo e collegamento dell’articolo 2359 cod. civ. comprensiva dei soggetti diversi dalle società di capitali, si riqualificano come attività intra-muros, analogamente alla previgente disciplina del credito R&S, di cui all’articolo 3 D.L. 145/2013.

Il soggetto commissionario dell’attività, sia esso indipendente o appartenente al medesimo gruppo, deve essere fiscalmente residente o localizzato in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati di cui al D.M. 04.09.1996 con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

La quarta categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 202, L. 160/2019, comprende le spese extra-muros destinate a servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti le attività di design e ideazione estetica ammissibili, con il duplice requisito che i servizi siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili e che i prestatori di servizi siano fiscalmente residenti o localizzati in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 04.09.1996.

In tal caso è previsto un limite di spesa complessivo del 20% delle spese del personale di cui alla lettera a).

Infine la quinta ed ultima categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera e) dell’articolo 1, comma 202, L. 160/2019, comprende le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di design e ideazione estetica ammissibili.

Il limite di spesa complessivo previsto ammonta:

  • al 30% delle spese del personale di cui alla lettera a);

ovvero

  • al 30% delle spese per contratti di cui alla lettera c).