20 Febbraio 2019

Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – III° parte

di Andrea Silla
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Proseguiamo l’analisi, avviata con i precedenti contributi, delle novità introdotte con il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, concentrando l’attenzione sulle modifiche alle disposizioni del codice civile previste dagli articoli 375, 377, 378 e 379 D.Lgs. 14/2019.

L’articolo 375 D.Lgs. 14/2019 prevede delle modifiche alla rubrica dell’articolo 2086 cod. civ. che da “Direzione e gerarchia nell’impresa” diventa “Gestione dell’impresa”. Viene aggiunto un secondo comma  che specifica «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

Si deve rilevare, quindi, una maggiore responsabilizzazione dell’imprenditore, diverso da quello individuale, nel “dovere” di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, a decorrere dal 16 marzo 2019.

Tale obbligo non è fine a se stesso ma è connesso anche alla rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale e di conseguente immediata adozione e attuazione di tutti gli strumenti idonei previsti dal “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenzaper il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

L’articolo 377 D.Lgs. 14/2019, in merito agli assetti organizzativi societari, estende gli obblighi previsti dal nuovo articolo 2086, comma 2, cod. civ. alle varie tipologie di società. Vengono modificati, quindi, i seguenti articoli del codice civile: l’articolo 2257 cod. civ., nell’ambito della disciplina della società semplice (Amministrazione disgiuntiva); l’articolo 2380 bis cod. civ., nell’ambito della società per azioni (Amministrazione della società), l’2409 novies cod. civ., nell’ambito della società per azioni (Consiglio di gestione), l’articolo 2475 cod. civ., nell’ambito della società a responsabilità limitata (Amministrazione della società).

L’articolo 378 D.Lgs. 14/2019 introduce nuovi obblighi per gli amministratori, portando in evidenza la loro responsabilità in sede di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Viene inserito nell’articolo 2476 cod. civ., il seguente sesto comma: “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”. Il Legislatore, con tale disposizione ha recepito l’ormai costante l’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale che estendeva la proponibilità dell’azione di responsabilità da parte dei creditori sociali della s.r.l. prevista originariamente solo per le s.p.a..

Sempre l’articolo 378 D.Lgs. 14/2019 ha poi introdotto un terzo comma all’articolo 2486 cod. civ. relativo alla determinazione del danno risarcibile da parte degli amministratori in talune fattispecie. Viene stabilito che “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.

Assume, quindi, estrema rilevanza il c.d. “criterio dei netti patrimoniali”. Rimane a carico del convenuto in responsabilità provare che il danno sia determinabile in maniera diversa. Il criterio di determinazione del danno sopra indicato è riferibile a qualsiasi azione di responsabilità indipendentemente dall’apertura di una procedura concorsuale.

Si deve sottolineare, inoltre, che se è aperta una procedura concorsuale il metodo della differenza tra attivo e passivo accertato nella procedura diventa l’unico possibile quando:

  • mancano le scritture contabili, cosa molto frequente nel mondo delle procedure concorsuali;
  • se a causa dell’irregolarità delle scritture contabili o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati.

L’articolo 379 D.Lgs. 14/2019, al fine di favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi, amplia le ipotesi in cui, nelle società a responsabilità limitata, è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori.

A tale novità sarà dedicato un successivo contributo.

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