18 Settembre 2019

Il Notariato di Milano legittima la clausola della “roulette russa”

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il Consiglio Notarile di Milano ha pubblicato la Massima n. 181/2019 con cui si esprime a favore della legittimità dell’inserimento nello statuto societario di Spa e di Srl di una clausola avente un contenuto rispondente a quello che nella prassi va sotto il nome comune di “clausola della roulette russa”.

Lo scopo di una simile clausola è di frequente quello di fungere da strumento di soluzione di situazioni di stallo decisionale, sia in seno all’organo amministrativo, sia all’assemblea dei soci, in società con compagine sociale paritetica; nelle varie formulazioni in cui può in concreto atteggiarsi, una simile clausola si contraddistingue per il fatto che essa riserva ai soci, o ad uno di essi, al verificarsi di talune condizioni, una procedura con cui si determina il prezzo per il trasferimento delle reciproche partecipazioni, ponendo così l’altro socio dinanzi alla decisione se:

  1. vendere la propria partecipazione a quel prezzo;
  2. oppure acquistare la partecipazione dell’altro socio corrispondendogli quello stesso prezzo.

La Massima, risolta la questione dell’astratta ammissibilità di una simile clausola, pone l’attenzione in modo particolare sul tema di come renderla compatibile con il principio della equa valorizzazione delle partecipazioni oggetto di cessione “forzata” allo stesso modo in cui ciò è assicurato dall’ordinamento nel caso del recesso legale.

Si tratta di un tema tutt’altro che nuovo e su cui già una precedente Massima dello stesso Consiglio notarile di Milano (la n. 88) si era soffermata in merito alla legittimità della clausola di tag e drag-along, a cui poi era seguita una ampiamente commentata Ordinanza del Tribunale di Milano del 31 marzo 2008.

Secondo la Massima in commento, l’autonomia statutaria è legittimata a includere nel contratto sociale questo tipo di clausole anti stallo e, seppure essa incontri il limite del rispetto del principio della equa valorizzazione delle partecipazioni cedute in modo “forzato”, ciò non significa che necessariamente debba fare espresso richiamo delle modalità di valorizzazione previste appunto nel caso del recesso legale.

Sarebbe, infatti, possibile che una simile clausola:

  1. possa prevedere, come detto, che il socio cedente abbia comunque il diritto di vedersi riconosciuto un valore non inferiore a quello determinato secondo i criteri del recesso legale;
  2. oppure possa omettere un esplicito richiamo a tali criteri, nella considerazione che, in ogni caso, esso costituirebbe un limite minimo che il socio cedente potrebbe aver diritto di vedersi riconosciuto in ogni caso;
  3. oppure possa lei stessa stabilire una formula di determinazione di questo limite minimo di valore secondo criteri in deroga ma comunque consentiti dalla disciplina del recesso;
  4. o infine, possa prevedere criteri di valutazione differenziati rispetto a quelli del recesso, a motivo dei presupposti della clausola anti stallo e delle condizioni in cui essa viene attivata od altri ancora.

Quanto poi al soggetto a cui la clausola riconosce il diritto di innesco della “roulette russa”, la Massima offre un ampio spettro di soluzioni; può infatti trattarsi di ogni socio, al verificarsi di talune condizioni, come pure solo dei soci che si qualificano per una certa partecipazione, oppure può atteggiarsi come diritto spettante a specifiche categorie di azioni o di quote (queste ultime, nei casi consentiti) o infine come diritto particolare di soci di Srl ex articolo 2468, comma 3, cod. civ..

Viene poi demandato all’autonomia statutaria la regolamentazione in concreto del funzionamento della clausola, quanto ai presupposti di innesco, ai tempi, alle modalità di attivazione ed esecuzione, alle formalità di comunicazione, ecc.

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