28 Gennaio 2020

Il noleggio di beni utilizzati all’estero non preclude l’iper ammortamento

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria può fruire dell’iper ammortamento la società che concede in locazione dei beni destinati ad essere temporaneamente utilizzati nei cantieri esteri dei propri clienti.

Questo, in sintesi, è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 14 del 24.01.2020 ad un’istanza di interpello presentata da un contribuente.

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che una siffatta fattispecie non contrasta il disposto dell’articolo 7, comma 1, D.L. 87/2018 (c.d. Decreto dignità) secondo cui “L’iper ammortamento di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale”.

Coerentemente con quanto sopra, secondo l’Amministrazione finanziaria non è applicabile nemmeno l’articolo 7, comma 2, D.L. 87/2018 in base al quale l’agevolazione decade in caso di cessione a titolo oneroso ovvero di destinazione a strutture produttive situate all’estero (anche se appartenenti alla stessa impresa). Ciò in quanto l’acquisto di beni agevolabili e successivo noleggio a clienti che utilizzano tali beni presso i propri cantieri esteri non rappresenta né una cessione a titolo oneroso né una delocalizzazione e, di conseguenza, tale operazione rispetta il vincolo di territorialità previsto dall’articolo 7, comma 1, D.L. 87/2018 che tende ad ostacolare comportamenti volti alla fruizione in Italia di un’agevolazione fiscale, sotto forma di maggior ammortamento del bene, in assenza di contributo, da parte del bene stesso, al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa ubicata in Italia (circolare 8/E/2019 par. 2.3).

Per espresso richiamo normativo le disposizioni contenute nell’articolo 7, comma 1 e 2, D.L. 87/2018 trovano applicazione esclusivamente per gli investimenti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Dignità, ovvero a decorrere dal 15 luglio 2018 (si rammenta che per l’esatta individuazione dell’esercizio di competenza di effettuazione dell’investimento occorre considerare i criteri fissati dall’articolo 109 Tuir).

Questo chiarimento può essere applicabile al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali introdotto dalla Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184197, L. 160/2019) che ha tramutato l’iper ammortamento da una variazione in diminuzione del reddito d’impresa in un credito d’imposta.

Analogamente a quanto visto per l’iper ammortamento, anche nella disciplina del nuovo credito d’imposta è previsto un vincolo di territorialità, in base al quale gli investimenti sono agevolabili solo se destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (articolo 1, comma 185, L. 160/2019). È quindi prevista la revoca dell’agevolazione se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto (articolo 1, comma 193, L. 160/2019).

Il beneficio, in caso di violazione del requisito territoriale, può essere revocato totalmente o parzialmente (in ragione del fatto che il credito d’imposta revocato sia sorto in dipendenza di un solo investimento o di una molteplicità di investimenti) e l’eventuale credito già utilizzato in compensazione deve essere riversato senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

Sulla base di quanto sopra, dunque, il recupero dell’agevolazione relativa ad un bene materiale ex allegato A della L. 232/2016 potrà essere solo parziale, in considerazione del fatto che il credito d’imposta è fruibile a decorrere dall’anno successivo a quello di interconnessione in 5 quote annuali di pari importo per i beni materiali (3 quote annuali di pari importo per i beni immateriali ex allegato B L. 232/2016) mentre il vincolo territoriale deve essere rispettato fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento.

In merito a quest’ultimo profilo si sottolinea che l’articolo 1, comma 195, L. 160/2019 ha previsto che le imprese siano inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla L. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale volto a dimostrare l’agevolabilità del bene e l’interconnessione può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ex D.P.R. 445/2000.

Da ultimo, si fa presente che l’articolo 1, comma 193, ultimo periodo, L. 160/2019 prevede l’applicazione, se compatibili, delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 35 e 36, L. 205/2017 in materia di investimenti sostitutivi. Tuttavia, tale disposizione, per espressa previsione normativa, permette di conservare l’agevolazione solo in caso di cessione a titolo oneroso e non in caso di perdita del requisito territoriale.

La fiscalità internazionale in pratica