22 Aprile 2014

Il momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie istantanee e continuative

di Marco Peirolo
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Tra le modifiche alla disciplina degli scambi intracomunitari di beni introdotte dalla L. n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) vi sono quelle riguardanti il momento di effettuazione degli acquisti intracomunitari.

Con effetto dal 1° gennaio 2013, infatti, l’art. 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993è stato riformulato prevedendo che il momento di effettuazione sia della cessione, sia dell’acquisto intracomunitario, coincide con il momento dell’inizio del trasporto o della spedizione dei beni al cessionario o a terzi per suo conto.

In base alla normativa previgente, l’acquisto intracomunitario si considerava, invece, effettuato:

  • all’atto della consegna dei beni nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto;
  • ovvero, nel caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo dei beni nel luogo di destinazione nel territorio stesso.

Con la novità in esame, l’ordinamento italiano si è conformato all’art. 68 della Direttiva n. 2006/112/CE, ai sensi del quale l’acquisto intracomunitario risulta effettuato nel momento in cui si considera effettuata un’analoga cessione di beni interna. La finalità di tale previsione è, pertanto, quella di evitare il disallineamento temporale delle predette operazioni tra Stato membro di partenza e Stato membro di arrivo dei beni.

In sede di primo commento delle modifiche introdotte dalla citata L. n. 228/2012, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n.12 del 3 maggio 2013 (Cap. VII, § 7.2) ha affermato che “(n)on si riscontrano, invece, novità per quanto riguarda il momento di effettuazione delle cessioni intracomunitarie”.

Sul punto, può essere tuttavia opportuno richiamare l’art. 39, comma 3, del D.L. n. 331/1993, in base al quale le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo di tempo superiore ad un mese solare si considerano effettuati al termine di ciascun mese.

La norma si riferisce espressamente:

  • dal lato attivo, alle cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41, commi 1, lett. a), e 2, lett. b) e c), del D.L. n. 331/1993, cioè:

– alle cessioni intracomunitarie “in senso stretto”;

– alle cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto “nuovi”;

– ai trasferimenti intracomunitari di beni “senza vendita”, diversi da quelli aventi per oggetto i beni destinati ad essere lavorati o temporaneamente utilizzati per eseguire prestazioni, ovvero i beni che, se importati, beneficerebbero dell’ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;

  • dal lato passivo, agli acquisti intracomunitari di cui all’art. 38, commi 2 e 3, del D.L. n. 331/1993, cioè:

– agli acquisti intracomunitari “in senso stretto”;

– all’introduzione in Italia di beni in conto proprio da parte del soggetto comunitario;

– agli acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni e altre organizzazioni, non soggetti IVA, compresa l’ipotesi in cui i beni siano stati precedentemente importati in altro Stato membro;

– agli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto “nuovi”.

Riguardo in particolare alle cessioni, restano pertanto escluse dallo specifico criterio temporale previsto per le operazioni continuative di durata superiore al mese solare, siccome non espressamente richiamate dal citato terzo comma dell’art. 39, le cessioni di cui alle lett. b) e c) del primo comma dell’art. 41 del D.L. n. 331/93, ossia:

  • le cd. “vendite a distanza”;
  • le cessioni di beni con installazione e montaggio in altro Paese membro dell’Unione europea.

L’esclusione è conforme alla Direttiva n. 2006/112/CE, che qualifica tali operazioni non come “intracomunitarie”, ma “interne” allo Stato membro di destinazione dei beni ed in quanto tali le stesse vanno considerate ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione.

In riferimento alle operazioni istantanee, ove si tratti di “vendite a distanza”, non dovrebbe rilevare il momento di inizio del trasporto o della spedizione dei beni dall’Italia, bensì la loro consegna nel Paese membro di destinazione. Allo stesso modo, le cessioni di beni con installazione e montaggio in altro Paese membro dovrebbero intendersi effettuate nel momento della consegna dei beni, previa installazione e montaggio, così come chiarito dall’Amministrazione finanziaria nell’ipotesi in cui le stesse operazioni siano poste in essere in Italia dal fornitore comunitario (C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, § B.1.3).