24 Ottobre 2013

Il mobilio dell’immobile all’estero va segnalato nel Modulo RW?

di Ennio VialVita Pozzi
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In questa sede svolgeremo alcune riflessioni in merito all’obbligo di segnalazione degli investimenti patrimoniali connessi ad un bene immobile detenuto all’estero. Ci si riferisce, in particolare, al mobilio della casa che, per sua natura potrebbe avere un valore degno di menzione nel modulo RW.

In passato il problema non si poneva, atteso che le attività patrimoniali erano oggetto di monitoraggio solo in ipotesi di produzione di un reddito all’estero, situazione difficilmente prospettabile per il mobilio.

La circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009 ha tuttavia mutato il punto di vista. L’Agenzia, infatti, ha chiarito che fermo restando quanto finora precisato, l’esigenza di rendere più incisivi i presidi posti in ambito internazionale a tutela del corretto assolvimento degli obblighi tributari impone una revisione dell’interpretazione della disposizione recata nell’articolo 4 D.L. 167 del 1990 nella parte in cui connota gli investimenti all’estero da indicare nel modulo RW come quelli “… attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia …”. In particolare, per tener conto della suddetta esigenza, l’Agenzia ritiene che la riportata previsione normativa vada da ora in poi intesa come riferita non solo a fattispecie di effettiva produzione di redditi imponibili in Italia, ma anche ad ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale. Pertanto, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2009, i contribuenti sono tenuti ad indicare nel modulo RW non soltanto le attività estere di natura finanziaria, ma anche gli investimenti all’estero di altra natura, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. Esemplificando, quindi, l’intervento di prassi precisa che dovranno essere sempre indicati anche gli immobili tenuti a disposizione, gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d’arte anche se non produttivi di redditi.

Successivamente, il punto 2.2. della circolare n. 45 del 13 settembre 2010 riprende la questione precisando che, a titolo esemplificativo, sono oggetto di segnalazione i seguenti investimenti: gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato, le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

La “latitudine” del concetto di bene patrimoniale appare piuttosto ampia, ma non menziona espressamente il mobilio delle case o fattispecie simili: la segnalazione, infatti, sembra scattare nel momento in cui l’investimento patrimoniale assume un certo rilievo. Relativamente ai beni mobili si fa riferimento soprattutto a quelli che sono iscritti in pubblici registri o che avrebbero dovuto esserlo secondo la normativa italiana.

Ci si potrebbe a questo punto chiedere se il mobilio sia riattratto all’obbligo di segnalazione trattandosi di un costo ragionevolmente imputabile come accessorio all’immobile di proprietà.

Il punto 4 della circolare n. 45/E chiarisce che con riferimento all’importo da indicare nella colonna 3 della Sezione II, ossia il valore dell’investimento, il contribuente deve riportare il costo storico dell’attività finanziaria o dell’investimento come risultante dalla relativa documentazione probatoria, maggiorato degli eventuali oneri accessori quali, ad esempio, le spese notarili e gli oneri di intermediazione, ad esclusione degli interessi passivi.

Ancora nessuna menzione viene fatta al mobilio.

A questo punto non si può celare un certo imbarazzo visto che la norma, così come interpretata dai documenti di prassi sembra chiederne il monitoraggio, ma, quando si scende nel concreto, gli esempi sembrano escluderlo.

Lo spunto interessante che porta all’esclusione definitiva giunge dal fascicolo n. 2 del modello Unico Persone fisiche dove sono contenuti i codici delle attività detenute all’estero. In particolare, i codici di nostro interesse sono proprio gli ultimi.

Escludendo il residuale 99, relativo alle altre operazion,i che le istruzioni sembrano riservare alla sezione I, troviamo i beni immobili (codice 15), i beni mobili registrati (ad esempio yacht e auto di lusso) (codice 16), le opere d’arte e gioielli (codice 17), e, infine, gli altri beni patrimoniali (codice 18). Ebbene uno spunto nasce dalle autovetture che devono essere monitorate solo se di lusso. Ciò porta a ritenere che i beni patrimoniali siano da monitorare solo se di importo significativo per cui, come escluderemo le autovetture non di lusso, tralasceremo anche il mobilio standard.