24 Settembre 2014

Il “mini sportello unico” nell’applicazione dell’IVA sull’e-commmerce

di Marco Peirolo
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Come indicato dall’Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 17 giugno 2014,
dal 1° ottobre 2014, gli operatori (comunitari ed extracomunitari) che forniscono servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione a
privati consumatori comunitari potranno registrarsi sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate se intendono applicare il regime IVA speciale del cd. “
mini sportello unico” o “
mini one stop shop” (
MOSS).
Quest’ultimo:
  • rappresenta una misura di semplificazione, introdotta in seguito alle modifiche dei criteri territoriali applicabili, dal 1° gennaio 2015, ai servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a privati consumatori, che ricollegano il luogo impositivo al Paese del committente, anziché a quello del prestatore. In pratica, optando per il MOSS, è possibile dichiarare e versare l’IVA dovuta sui servizi forniti in ambito comunitario presso l’Autorità fiscale di un unico Paese membro, evitando così di identificarsi nei vari Paesi dei propri clienti;
  • costituisce l’evoluzione dell’attuale regime speciale:
    1. disciplinato dall’art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, che consente agli operatori extracomunitari di identificarsi in Italia per adempiere agli obblighi IVA relativi ai servizi elettronici resi a privati consumatori comunitari;
    2. in quanto ne estende l’applicazione sia dal punto di vista soggettivo, rivolgendosi anche agli operatori comunitari, sia dal punto di vista oggettivo, applicandosi anche ai servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione.
A livello normativo, il Capo 6 del Titolo XII della Direttiva n. 2006/112/CE disciplina distintamente:
  • il “regime non UE”, relativo ai servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione prestati da soggetti passivi non stabiliti nella UE (Sezione 2, artt. da 358-bis a 369);
  • il “regime UE”, relativo ai servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione prestati da soggetti passivi stabiliti nella UE, ma non nello Stato membro di consumo (Sezione 3, artt. da 369-bis a 369-duodecies).
A seguito delle modifiche introdotte dal Reg. UE n. 967/2012, i suddetti regimi si applicano alla luce delle disposizioni interpretative contenute nella Sezione 2 del Capo XI del Reg. UE n. 282/2011 (artt. da 57-
bis a 63-
quater).
In sintesi:
  • il “regime UE” è rivolto ai soggetti passivi che hanno la sede dell’attività in un Paese membro e a quelli che, pur avendo sede in un Paese extra-UE, dispongono di una stabile organizzazione in uno o più Paesi membri. Optando per il regime speciale, l’imposta dovuta sui servizi resi in ambito intracomunitario è versata al Paese membro nel quale il fornitore ha la sede o la stabile organizzazione, fermo restando che il fornitore extra-UE che disponga di più stabili organizzazioni nella UE può scegliere in quale Paese membro intende optare per il regime speciale. Quest’ultimo, in ogni caso, non si applica ai servizi resi nello stesso Paese membro nel quale il fornitore ha la sede o la stabile organizzazione;
  • il “regime non UE” è rivolto ai soggetti passivi che, nel territorio della UE, non hanno la sede dell’attività, né dispongono di una stabile organizzazione, né sono tenuti altrimenti ad identificarsi ai fini IVA. Optando per il regime speciale, è possibile scegliere il Paese membro in cui identificarsi, il quale attribuisce al soggetto passivo extra-UE il numero di identificazione IVA con prefisso EU.
A prescindere dal regime (UE o non UE), il soggetto passivo non stabilito presenta allo Stato membro di identificazione una
dichiarazione IVA per ogni trimestre contenente, per ogni Stato membro di consumo, il valore totale, al netto dell’IVA, delle prestazioni rese e l’importo totale dell’imposta corrispondente, suddiviso per aliquote. La dichiarazione deve essere presentata
entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del trimestre, anche se nel periodo di riferimento non sono stati forniti servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione.
L’IVA è
versata nel momento in cui viene presentata la dichiarazione, utilizzando il
numero di riferimento unico che il Paese membro di identificazione assegna alla dichiarazione e comunica al soggetto passivo.
Successivamente, il Paese membro di identificazione distribuisce gli importi dell’IVA incassata ai diversi Paesi membri di consumo. Nel “
regime UE”, il Paese membro di identificazione trattiene una percentuale pari:
  • al 30%, per i trimestri della dichiarazione compresi tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;
  • al 15%, per i trimestri della dichiarazione compresi tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.
L’applicazione dei regimi speciali implica il
divieto di detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni, ma
consente di ottenere il rimborso dell’imposta pagata nei vari Paesi membri di consumo attraverso la procedura di cui:
  • alla Direttiva n. 2008/9/CE (regime UE);
  • alla Direttiva n. 86/560/CEE (regime non UE).