29 Ottobre 2021

Il litisconsorzio necessario e la nullità del giudizio tributario

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

L’istituto del litisconsorzio necessario nel processo tributario si configura come una fattispecie autonoma rispetto a quella disciplinata dall’articolo 102 c.p.c. con riferimento al processo civile.

Nello specifico, l’articolo 14 D.Lgs. 546/1992 stabilisce che: “se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi”. Pertanto, “se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza”.

L’inscindibilità, prevista dalla norma menzionata, si realizza ogni qualvolta la fattispecie costitutiva dell’obbligazione sia connotata da elementi comuni ad una pluralità di soggetti e l’impugnazione proposta da uno o più soggetti obbligati abbia investito direttamente siffatti elementi.

A tale proposito, la Corte di Cassazione ha più volte precisato che: “ogni controversia che riguardi la composizione del gruppo sociale comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti” (Corte di Cassazione, n. 5119/2004).

Tuttavia, tale istituto non ricorre esclusivamente nei casi espressamente disciplinati dalla legge, ma anche laddove, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Ciò posto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte a SS.UU. ha ritenuto che: “il principio di unitarietà dell’accertamento su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario” (Corte di Cassazione, n. 14815/2008).

In altre parole, l’attività di accertamento svolta nei confronti della società non può essere disgiunta da quella relativa ai soci nel caso in cui:

a) unica è la materia imponibile, seppure soggetta a diversa disciplina, in ragione del carattere reale dell’imposta locale, rispetto al carattere personale dell’imposta statale;

b) unico è il risultato dell’accertamento, sia che venga considerato nel suo complesso in capo alla società, sia che venga considerato come somma dei redditi imputabili ai singoli soci in conseguenza dell’accertamento societario.

Ne consegue che l’unicità dell’atto di accertamento e la consequenzialità del riparto tra i soci costituiscono il presupposto unitario, che determina di per sé la situazione tipica del litisconsorzio necessario originario, anche se all’attività di accertamento non sia seguita la notifica dei relativi avvisi a tutti i soggetti interessati.

Infatti, è sufficiente che venga notificato ed impugnato almeno un avviso di accertamento perché si verifichi il presupposto del litisconsorzio necessario, sempre che il ricorso riguardi l’accertamento dei fatti sulla base dei quali è stato determinato il reddito della società. La domanda giudiziale riguarda comunque tutti i soggetti destinatari, effettivi o virtuali, dell’accertamento.

Se le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il Giudice – che ha il dovere di controllare ex officio il rispetto del principio del contraddittorio – sarà tenuto a disporre la riunione, ex articolo 20 D.Lgs. 546/1992, se le cause sono pendenti dinanzi alla stessa Commissione; altrimenti, la riunione dovrà essere disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, ai sensi dell’articolo 39 del medesimo Decreto.

Oltretutto, in caso di mancata ricezione della notifica dell’avviso di accertamento da parte dei contribuenti, il Giudice dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei tutti i soggetti interessati.

Ne consegue dunque che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Corte di Cassazione, n. 16730/2018; CTR Lazio n. 3452/2021).