6 Febbraio 2015

Il leasing nella scissione: criticità e soluzioni

di Ennio VialVita Pozzi
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Uno dei temi che verranno affrontati nel corso sulle riorganizzazioni societarie è quello della scissione societaria.

Si tratta di un’operazione estremamente insidiosa, da un lato perché potenzialmente elusiva, dall’altro perché presenta una serie di rischi e di criticità di natura contabile che possono rendere difficile l’implementazione della stessa.

Un caso che affronteremo è proprio la scissione avente ad oggetto contratti di leasing di natura immobiliare o non immobiliare. Va innanzitutto premesso come il contratto di leasing possa essere attribuito alla società beneficiaria e come tale assegnazione rimanga nell’alveo della neutralità fiscale.

Infatti, il parere del Comitato consultivo per le norme antielusive n. 16 del 20.10.2003, sostenne la natura realizzativa di tale attribuzione, ma lo stesso fu successivamente superato dal parere n. 27 del 27.10.2004 nel quale fu sancita la neutralità fiscale dell’operazione.

Si deve inoltre ricordare come sussista un principio immanente nel sistema, peraltro sancito dalla R.M. n. 150/E/2009, secondo cui la neutralità è garantita, a condizione che i beni permangano nella sfera d’impresa commerciale.

Pertanto, qualora il contratto di leasing fosse attribuito a una società semplice, si genererebbe il realizzo di una sopravvenienza attiva in base all’art. 88, comma 5, del Tuir.

Al di là di queste questioni attinenti alla sfera fiscale del contratto, si deve evidenziare come questo tipo di scissioni presenti complicazioni anche di tipo contabile, in quanto il contratto di leasinggeneralmente, non assume rilevanza in capo alla società, poiché non trova espressione nello stato patrimoniale. Infatti, trascurando i conti d’ordine, si deve rilevare come l’unica manifestazione contabile dello stesso sia rappresentata dal risconto attivo del maxicanone.

Si tratta, tuttavia, di una posta che non ha alcuna connessionein termini di valore – con il bene oggetto del leasing, in quanto il risconto attivo potrebbe benissimo mancare, nell’ipotesi in cui non sia previsto un maxi canone iniziale.

Inoltre, il suo ammontare dipende dal momento in cui ci collochiamo nel contesto della durata del contratto: tendenzialmente il suo valore contabile tende a decrescere con l’avvicinarsi del momento del riscatto, per cui tanto più basso è il risconto, tanto più alto è tendenzialmente il valore del contratto di leasing, in quanto le rate da pagare, oltre al prezzo di riscatto,si stanno “assottigliando”.

Una scissione societaria dove nel progetto è data chiara indicazione dei contratti che passano alla beneficiaria potrebbe presentare problemi nella fase di implementazione concreta della stessa, perché a fronte di questi contratti – che transitano alla società beneficiaria – potrebbe non corrispondere alcuna posta dell’attivo: in tali situazioni la società beneficiaria non è in grado di scrivere un valore a fronte del capitale sociale indicato nel progetto depositato nel Registro delle Imprese.

Questi aspetti, come molti altri, devono essere attentamente valutati in sede di redazione del progetto. E’ indispensabile predisporre un’accurata situazione patrimoniale, nonostante vi siano varie ed opportune soluzioni per esserne esonerati. Un conto è allegarla al progetto, un conto è prepararla per un proprio utilizzo interno, al fine di evitare di “incorrere in un infortunio evitabile”.