10 Febbraio 2014

Il gratuito patrocinio nel processo tributario: limiti di reddito e modalità di accesso

di Massimo Conigliaro
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Tutti i contribuenti hanno diritto ad una difesa, anche se non se la possono permettere. Sulla base di questo elementare principio, le disposizioni sul gratuito patrocinio assicurano ai non abbienti il diritto, garantito dall’art. 24 della Costituzione, di agire e difendersi anche davanti alle Commissioni Tributarie.

Attualmente il limite di reddito per fruire di tale beneficio è fissato in € 10.766,33, così come stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia del 2 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2012, n. 250.

Il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dalla parte III del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. “Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari – precisa l’art. 76, comma 2 del citato decreto – il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante”.

Il limite di reddito deve essere poi elevato di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92). Sempre ai fini della determinazione del reddito imponibile per l’ammissione al gratuito patrocinio, l’art. 76, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002 prevede che si deve tener conto “anche dei redditi che per legge sono esenti dall’Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”.

Per tale valutazione si fa riferimento al reddito imponibile ai fini dell’Irpef risultante dall’ultima dichiarazione.

Le condizioni per essere ammessi al gratuito patrocinio sono:

  • lo stato di povertà;
  • la probabilità di un esito favorevole della causa (fumus boni iuris).

Con l’istanza deve essere documentato lo stato di povertà della parte contribuente. Per ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio non è necessario che l’istante sia nullatenente, ma è sufficiente che sia in condizioni economiche tali da non poter sopportare i costi del processo tributario.

L’istanza, debitamente documentata, va presentata presso le Segreterie delle Commissioni Tributarie dove opera una Commissione per il Patrocinio a Spese dello Stato e deve contenere gli elementi indicati dagli artt. 78, 79 e 122 del D.P.R. n. 115/2002; la richiesta può essere formulata anche nel corso del giudizio, sin tanto che non sia stata celebrata l’udienza di trattazione. Nel caso di Sezione Staccata della Commissione Tributaria Regionale, l’istanza va presentata presso la sede “centrale” della Commissione Regionale.

La Commissione ha una composizione variegata, è presieduta da un presidente di sezione (della Commissione Tributaria) e ne deve far parte un giudice, designato dal presidente della commissione tributaria; è altresì presente un rappresentante delle categorie professionali abilitate alla difesa tributaria, scelto dal Presidente della Commissione tra una terna di nomi segnalata dall’Ordine Professionale.

I giudici tributari che fanno parte della commissione, hanno l’obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione stessa. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 del D.P.R. 115/2002 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell’ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte – in ambito tributario – solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato.

Nei dieci giorni successivi alla presentazione dell’istanza, la Commissione decide, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, la concessione del beneficio. Allo stato attuale, alcune Commissioni informano il contribuente della data di trattazione dell’istanza, altre provvedono direttamente e comunicano l’esito; laddove risultino mancare alcuni documenti, la Commissione sospende l’esame della pratica e chiede l’integrazione della documentazione.

Il richiedente ammesso al patrocinio può scegliere il difensore tra i professionisti abilitati alla difesa tributaria (dottori commercialisti, ragionieri, avvocati, consulenti del lavoro) e tra quelli iscritti negli elenchi indicati all’art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 546/92.

Il ricorso della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è esente dal contributo unificato. E’ da segnalare che, al momento della presentazione del ricorso, la parte contribuente non ha ancora evidenza documentale dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato. All’atto della proposizione del ricorso, il difensore, pertanto, evidenzierà che la parte – avendone i requisiti – ha richiesto il patrocinio a spese dello Stato e barrerà l’apposita casella nella Nota di Iscrizione a Ruolo.

Particolare è il caso in cui sia intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento. In tale circostanza il curatore ha l’onere di presentare un’apposita istanza al Giudice Delegato del Tribunale di competenza: se questi attesta la mancanza del denaro necessario per le spese, il fallimento ha titolo per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 144).

Una volta definita la causa e qualora non sia cambiata la situazione economica del contribuente, il difensore – a prescindere dall’eventuale condanna alle spese – presenterà istanza di liquidazione al Presidente della sezione della Commissione Tributaria che ha reso la sentenza. L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

A fronte della comunicazione del decreto di liquidazione, il difensore trasmetterà alla Commissione a Spese dello Stato la fattura relativa all’importo liquidato, intestata a Ministero Economia e Finanze, Direzione Centrale Servizi Tesoro, Roma, codice fiscale 80415740580. E nell’arco di qualche mese avviene il pagamento.