30 Giugno 2014

Il Governo rilancia le reti in agricoltura

di Luigi Scappini
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In modo quasi schizofrenico, il Governo continua a produrre decreti legge (ma ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione non dovrebbe essere adottato in casi straordinari di necessità e d’urgenza”?) che a volte lasciano alquanto perplessi per quanto attiene il coordinamento o per meglio dire la logica consequenzialità degli stessi, testimonianza di una visione organica di insieme.

Basti pensare che con l’articolo 28 del D.L. n. 90/14 è stata prevista una riduzione, con decorrenza 2015, nella misura del 50%, del diritto annuale da versarsi alle CCIAA ai sensi dell’articolo 18 della Legge n. 580/93 (la cui reale portata, tra le altre cose, potrà essere soppesata solamente dopo l’emanazione degli importi previsti per l’anno 2015), e, al contempo, con l’articolo 20 del D.L. n. 91/14, pubblicato sulla medesima Gazzetta Ufficiale n. 144 che ha ospitato il D.L. n. 90/14, si è previsto che al finanziamento dell’Oic (Organismo italiano di contabilità) concorreranno le imprese attraverso contributi derivanti dall’applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle CCIAA con il deposito dei bilanci.

Anche il comparto agricolo subisce questa situazione. Infatti, da un lato, con il c.d. Decreto Renzi è stata stravolta, in senso peggiorativo, la modalità di tassazione delle agroenergie prodotte da parte degli imprenditori agricoli e società agricole (si veda L. Pietrobon “Energie rinnovabili: conferme e novità del decreto Renzi”) e, dall’altro, con il recentissimo D.L. n. 91/14 (il c.d. “Decreto crescita”), sono stati introdotti non pochi interventi agevolativi per il settore agricolo, in primis un credito di imposta con il preciso obiettivo di tutelare la produzione Made in Italy.

L’articolo 3 prevede, infatti, due differenti incentivi, in ragione dei soggetti coinvolti.

Ai sensi del comma 1, soggetti beneficiari sono tutte le imprese che producono prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato di funzionamento della UE, nonché le sole pmi nel caso di produzione di prodotti non rientranti nell’Allegato, anche costituite in forma cooperativa o di consorzio.

Ai sensi del successivo comma 3, il credito di imposta viene erogato con il fine dichiarato di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero di sviluppare nuove attività per quelle già esistenti. Anche in questo caso, l’agevolazione compete nel caso di imprese che producono prodotti agricoli contemplati nell’Allegato I del Trattato di funzionamento della Ue, e alle sole pmi nel caso di produzione di prodotti non rientranti nel medesimo Allegato.

Limitando l’analisi all’ipotesi di reti di impresa, il credito è concesso nella misura del 40% delle spese finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie e alla cooperazione di filiera.

Il credito incontra il limite quantitativo di euro 400.000, fermo restando un tetto generale, determinato in ragione delle risorse messe a disposizione dallo Stato, così suddivise:

  • 4.500.000 euro per il 2014;
  • 9.000.000 euro per il 2015 e 2016.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è concesso e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi ed effetti di cui all’art.17 del D.Lgs. n.241/97. Il credito non concorre alla formazione dei redditi, della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del Tuir.

Ai fini dell’effettiva operatività dell’agevolazione si dovrà attendere l’emanazione, nel termine di 60 giorni a decorrere dal 25 giugno, di un decreto ministeriale.

Di fatto, se sarà confermato il credito di imposta per le reti operanti nel comparto agricolo, si assisterà a un rilancio da parte del Governo di questa forma aggregativa che in passato ha ottenuto un indiscusso successo, tuttavia, forse dovuto all’incentivazione fiscale prevista a suo tempo.

Rimandando a precedenti interventi (“La rete di impresa quale sviluppo del comparto agricolo” e “Crescono gli organismi per l’asseverazione dei contratti di rete“), in questa sede ricordiamo come di recente il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota protocollo n.104432 del 4 giugno 2014, ha affrontato il caso di una rete in cui uno degli aderenti non svolgeva attività agricola (nello specifico attività di prestazione di servizi di contabilità e di consulenza fiscale).

Il Ministero, richiamando quanto previsto all’articolo 36, comma 5 del D.L. n. 179/2012, ha precisato come la norma non faccia specifico riferimento alle attività dell’impresa o della società, limitandosi a individuare il settore merceologico di riferimento, nel caso di specie quello agricolo.

Ne deriva che è necessario, o per meglio dire sufficiente, che l’attività, pur non consistendo direttamente nell’esercizio agricolo in senso stretto, sia strutturale e ancillare all’agricoltura.