28 Novembre 2013

Il fermo non blocca il comproprietario

di Fabio Pauselli
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Il fermo amministrativo, come noto, è un atto amministrativo interdittivo dell’uso di beni mobili registrati solitamente applicato ad auto e motoveicoli, il cui presupposto è il mancato pagamento da parte del debitore di pendenze di natura tributaria.

E’ una misura cautelare la quale, pur impedendone l’utilizzo, non priva il debitore della proprietà del mezzo e non comporta, altresì, l’inalienabilità dello stesso. Il fermo viene adottato in seguito al mancato pagamento da parte del debitore nel termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale o 90 giorni dalla notifica dell’accertamento esecutivo, indipendentemente dall’entità del credito tutelato.

Il fermo, inoltre, deve essere preceduto dalla notifica di un preavviso di iscrizione di fermo amministrativo il quale deve contenere l’avvertenza per cui, trascorsi 30 giorni dalla notifica dello stesso, in caso di omesso pagamento di quanto dovuto l’Agente della Riscossione procede all’iscrizione del fermo presso il pubblico registro automobilistico (P.R.A.).

In tal caso il bene non può circolare e le conseguenze del mancato rispetto del divieto non sono per nulla piacevoli: sanzione amministrativa da € 700 a € 3.086 più sequestro immediato del bene.

Restano esclusi tutti quei veicoli strumentali all’esercizio dell’attività di impresa o della professione; in tal caso il debitore, entro 30 giorni dalla notifica del preavviso, deve attivarsi al fine di dimostrare che il bene sia funzionale all’attività svolta esibendo tutti i documenti inerenti (ad esempio le fatture, il registro dei beni ammortizzabili, il quadro degli studi di settore inerente ai cespiti, ecc..).

Se la questione risulta semplice e lineare nel caso di veicoli aventi un unico proprietario, non può dirsi lo stesso nel caso di veicoli in comproprietà con soggetti non “morosi”. Per l’Agente della Riscossione il diritto a circolare con un automezzo gravato da fermo amministrativo è precluso anche agli eventuali comproprietari in bonis, trattandosi di un bene indivisibile; in tal caso il cointestatario dovrebbe attivarsi nei confronti del debitore moroso affinché liberi il veicolo oppure pagare lui stesso le sanzioni relative al fermo per poi rivalersi nei confronti dell’obbligato “principale”.

A questa inevitabile e paradossale conclusione, si contrappone una tesi giurisprudenziale avanzata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Macerata con la sentenza n. 181/2007 per la quale appare oggettivamente inapplicabile il fermo di un veicolo quando questo risulta essere comune a più proprietari non tutti debitori nei confronti del Concessionario alla Riscossione. Infatti, nonostante l’iscrizione del fermo amministrativo rappresenti un atto formale che viene accordato all’Amministrazione Finanziaria quale tutela conservativa della propria pretesa tributaria, non è detto che a subirne le conseguenze debba essere anche il comproprietario non debitore. Quest’ultimo, inoltre, non potrebbe nemmeno acquisire la piena proprietà del bene liquidando il comproprietario; in tal caso, infatti, il fermo amministrativo permarrebbe comunque a tutela dell’azione esecutiva promossa dall’ente di riscossione. Né, d’altronde, potrebbe vedersi costretto a cedere un bene a causa di una indisponibilità dovuta ad inadempienze altrui.

Alla luce di quanto esposto e di un orientamento in dottrina praticamente univoco, in caso di un bene in comproprietà soggetto a fermo amministrativo la soluzione alternativa al pagamento è quella di impugnare l’atto dinanzi alla competente Commissione Tributaria confidando nel suo totale annullamento.