30 Luglio 2018

Il fenomeno dell’esterovestizione

di EVOLUTION
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L’esterovestizione è definibile come una dissociazione tra residenza reale e residenza fittizia del soggetto passivo d’imposta, il quale stabilisce formalmente all’estero la propria residenza (in ambito UE o extra-UE), mentre continua ad operare stabilmente in Italia sotto forma di impresa o di persona fisica (privato cittadino), al mero scopo di beneficiare del regime fiscale più favorevole vigente oltrefrontiera.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza i caratteri peculiari dell’esterovestizione.

L’esterovestizione è definibile come una dissociazione tra residenza reale e residenza fittizia del soggetto passivo d’imposta.

Il contribuente stabilisce formalmente all’estero la propria residenza (in ambito UE o extra-UE), mentre continua ad operare stabilmente in Italia sotto forma di impresa o di persona fisica (privato cittadino).

L’obiettivo è quello di beneficiare del regime fiscale più favorevole vigente oltrefrontiera.

Per evitare la localizzazione all’estero della fittizia residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche, al fine di usufruire indebitamente di un regime fiscale di favore previsto all’estero, esistono nel nostro ordinamento specifiche disposizioni che consentono, al realizzarsi di particolari condizioni, di riqualificare la residenza fiscale dei soggetti passivi.

Il Testo Unico delle imposte sui redditi (articoli 2, 5 e 73 del Tuir) contiene specifiche norme che individuano la residenza ai fini fiscali dei soggetti passivi (persone fisiche o società), in funzione di particolari elementi di radicamento con il territorio dello Stato italiano.

L’articolo 73, comma 5-bis, del Tuir stabilisce che, “salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo (cosiddetto “controllo attivo” diretto), ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

  • sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato (“cosiddetto controllo passivo”);
  • sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato”.

Il controllo attivo può essere solo diretto: la circolare AdE 28/E/2006, paragrafo 8.1, ha evidenziato che la norma potrebbe divenire applicabile anche nelle ipotesi in cui tra i soggetti residenti controllanti e controllati si interpongano più sub-holding estere.

Al ricorrere di determinati presupposti, previsti dalla Legge, scatta una presunzione legale relativa la quale, salvo prova contraria, riconduce in Italia la sede dell’amministrazione dell’impresa estera. Il legislatore ha invertito l’onere di provare la residenza effettiva della società estera.

La finalità della presunzione legale relativa è quella, da un lato, di facilitare il compito dei verificatori nell’accertamento degli elementi di fatto per la determinazione della sede dell’amministrazione effettiva, dall’altro lato, di valorizzare gli aspetti certi, concreti e sostanziali della fattispecie, in luogo di quelli formali (circolare AdE 28/E/2006, circolare AdE 11/E/2007 e risoluzione AdE 312/E/2007).

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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