9 Giugno 2020

Il Decreto Rilancio e le novità in materia di Isa

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Con l’istituzione degli indici sintetici di affidabilità il legislatore ha voluto favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili.

In particolare, gli indici sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico, dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale è possibile verificare la normalità e la coerenza dello svolgimento dell’attività di impresa o professionale.

La finalità degli Isa è, quindi, quella di verificare l’affidabilità dei contribuenti in una scala di valori da 1 a 10, prevedendo per i contribuenti particolarmente virtuosi l’accesso ai benefici premiali.

L’emergenza sanitaria in atto, come è del tutto evidente, avrà forti ripercussioni sulla performance economica di imprese e professionisti, pertanto il legislatore, con le disposizioni contenute nell’articolo 148 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), ha previsto alcuni correttivi al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica.

L’articolo 148 del Decreto Rilancio agisce sostanzialmente in due direzioni:

  • il comma 1 prevede la modifica delle metodologie di elaborazione degli indici in maniera da renderli più aderenti alle peculiarità di ogni singolo contribuente, tenendo in debita considerazione le difficoltà che ogni tipo di attività può incontrare nella “nuova” situazione economica post Covid-19;
  • il comma 2, invece, disciplina le modalità di creazione ed elaborazione delle liste selettive dei contribuenti da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la rivisitazione degli indici di affidabilità fiscale avverrà mediante:

  • la definizione di specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l’interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l’Amministrazione finanziaria, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell’analisi economica;
  • l’individuazione di ulteriori dati e informazioni, necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale, a seguito di specifiche proposte effettuate da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti ex articolo 9-bis, comma 8, D.L. 50/2017.

Inoltre, vengono variati anche i termini di approvazione ed eventuale integrazione degli Isa.

L’articolo 148, comma 1, lettera c) del Decreto Rilancio prevede lo spostamento dal 31 dicembre al 31 marzo successivo del termine per l’approvazione, mentre l’integrazione potrà avvenire entro il 30 aprile (in precedenza doveva avvenire entro febbraio).

Gli Isa, inoltre, giocano un ruolo cruciale anche per quanto riguarda la pianificazione delle attività di verifica fiscale, infatti l’articolo 9-bis, comma 14, D.L. 50/2017 prevede che “l’Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 605/1973”.

In considerazione delle difficoltà correlate al primo periodo d’imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e degli effetti sull’economia e sui mercati conseguenti all’emergenza sanitaria, la definizione delle strategie di controllo, ex articolo 9-bis, comma 14, D.L. 50/2017, da parte dell’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza dovrà avvenire in base a quanto disposto dall’articolo 149, comma 2 del Decreto Rilancio, e, in particolare:

  • in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, si terrà conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. In tal modo i verificatori avranno un doppio parametro per selezionare i contribuenti e ciò dovrebbe consentire di affievolire gli eventuali effetti distorsivi derivanti dall’utilizzo dei soli i soli parametri relativi al 2018 (che è il primo anno di applicazione degli indici);
  • con riferimento al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, si considererà anche il livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019. In questo caso, invece, l’utilizzo del risultato migliore tra i periodi d’imposta 2018 e 2019 mira a non considerare “inaffidabili” i contribuenti che hanno ottenuto un punteggio non soddisfacente nel 2020 a causa della crisi economica che sta seguendo l’emergenza sanitaria. In questo caso, infatti, è possibile che l’Isa non abbia una sensibilità così elevata da poter distinguere i contribuenti affidabili ma colpiti dalla crisi da quelli inaffidabili a prescindere.

Per la formazione delle liste selettive di controllo sulla base dei parametri Isa in relazione al periodo d’imposta 2019, diversamente da quanto sopra, il legislatore non ha disposto regole specifiche.