8 Aprile 2021

Il credito R&S nel Mezzogiorno tra misura generale e aiuto di Stato

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il credito d’imposta R&S nelle regioni del Mezzogiorno ha risentito solo parzialmente del sensibile depotenziamento delle aliquote previste su tutto il territorio nazionale dalla disciplina innovata introdotta dall’articolo 1, commi 198209, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) per il periodo d’imposta 2020, prorogato con modifiche al biennio 2021-2022 dall’articolo 1, comma 1064, lettere a)-h), L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021).

L’articolo 244 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha infatti incrementato, per il periodo d’imposta 2020, la misura del credito per investimenti in attività di R&S direttamente afferenti a strutture produttive localizzate nelle seguenti regioni:

  • Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (regioni del Mezzogiorno);
  • Lazio, Marche e Umbria (regioni del centro-Italia colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017).

La ratio legis è quella di incentivare più efficacemente, in tale ambito territoriale, l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in R&S, inclusi i progetti di R&S in materia di Covid-19.

I commi 185187, articolo 1, L. 178/2020 hanno prorogato per il 2021 e 2022 il credito d’imposta R&S potenziato con un ambito territoriale circoscritto alle sole regioni del Mezzogiorno.

L’esclusione della maggiorazione del credito R&S nei periodi d’imposta 2021 e 2022 per le regioni sismi del centro-Italia è esplicitata nelle note di lettura alla Legge di Bilancio 2021, laddove si precisa che l’ambito territoriale previsto nel 2020 era più esteso e che il potenziamento alle imprese del centro-Italia era stato inserito nell’iter di conversione in Legge del Decreto Rilancio.

Le attività di R&S direttamente afferenti a strutture produttive localizzate nelle regioni del Mezzogiorno dunque godono, per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022, delle seguenti aliquote maggiorate:

  • 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
  • 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
  • 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Il credito R&S nel Mezzogiorno presenta una duplice natura, con riflessi sulle modalità di compilazione dei modelli Redditi, sui codici tributo da utilizzarsi e sulle regole di cumulabilità con altre misure:

  • la quota di credito d’imposta quantificata con le aliquote nazionali è classificata come misura di carattere generale;
  • la quota di credito d’imposta maggiorata al Sud (e nelle regioni sismi centro-Italia limitatamente al 2020) è classificata come aiuto di Stato.

Ad esempio una piccola impresa che effettui nel 2021 attività di R&S nel Mezzogiorno beneficerà di un credito d’imposta del 45% di cui:

  • il 20% risulta misura a carattere generale;
  • il 25% risulta aiuto di Stato.

I riflessi della duplice natura del contributo sui modelli redditi 2021, riferiti al periodo d’imposta 2020, sono così sintetizzabili con riferimento al modello società di capitali:

  • Quadro RU-sezione I, rigo RU5, colonne 1 e 2, indicazione separata della maggiorazione del credito R&S spettante nel Mezzogiorno e nelle regioni sismi centro-Italia:

  • Quadro RU-sezione IV, rigo RU100, colonne 5 e 6, indicazione separata delle spese per R&S direttamente afferenti strutture produttive localizzate nel Mezzogiorno e nelle regioni sismi centro-Italia, su cui si applica la maggiorazione:

  • Quadro RS, rigo RS401, da compilare con indicazione a colonna 1 del codice aiuti di Stato 61 (mezzogiorno) e 62 (regioni sismi centro-Italia).

La risoluzione Ade 13/E/2021 ha istituito distinti codici tributo R&S, specificando che i codici 6939 e 6940 devono essere utilizzati esclusivamente per compensare la quota incrementale di credito R&S per attività nel Mezzogiorno e nelle regioni dei sismi centro-Italia:

 

Codici tributo del credito d’imposta R&S&I&D ex L. 160/2019 e D.L. 34/2020
Tipologia di credito Codice tributo Anno di riferimento Quote annuali di compensazione (numero minimo)
R&S&I&D 6938 Anno di maturazione del credito

3

R&S potenziato nel Mezzogiorno 6939 Anno di maturazione del credito

3

R&S nelle regioni del centro Italia (Lazio, Umbria e Marche) 6940 Anno di maturazione del credito

3

Infine, la duplice natura del credito R&S nel Mezzogiorno e nelle regioni sisma centro-Italia, si riflette sulle regole di cumulo con altre misure:

  • la quota quantificabile con le aliquote nazionali, qualificabile come misura a carattere generale, è cumulabile nei limiti del costo sostenuto tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive”, ai sensi del comma 204, articolo 1, L. 160/2019;
  • la quota incrementale di credito d’imposta R&S qualificabile come aiuto di Stato è cumulabile nei limiti delle intensità massime previste dal Regolamento UE 651/2014.