8 Marzo 2021

Il credito d’imposta “vacanze” in dichiarazione dei redditi

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

Il bonus vacanze, introdotto dal D.L. 34/2020, è fruibile, a determinate condizioni, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, e può essere utilizzato:

  • nella misura dell’80 per cento, sotto forma di sconto per il pagamento di servizi prestati dal fornitore, quale struttura situata sul territorio nazionale che aderisce all’iniziativa;
  • nella misura del 20 per cento come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

In merito all’inserimento della detrazione all’interno delle dichiarazioni reddituali relative al periodo d’imposta 2020, sono stati previsti, tra le “altre detrazioni”, i codici 3 e 4.

In particolare, in riferimento al modello 730/2021, i codici trovano collocazione all’interno del rigo “E83”, mentre, in riferimento al modello Redditi 2021, i medesimi codici trovano collocazione all’interno del rigo “RP83”.

Il codice 3 deve essere utilizzato dal contribuente che ha usufruito del bonus ed intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta, al fine di indicare il 20 per cento della spesa sostenuta, nei limiti del credito d’imposta riconosciuto al proprio nucleo familiare, purché il credito sia stato fruito entro il 31 dicembre 2020.

L’importo massimo della detrazione spettante è indicato nell’applicazione IO, resa disponibile da “PagoPA S.p.A.” ed utilizzata per effettuare la richiesta del credito.

Le informazioni relative all’importo della detrazione effettivamente spettante e dello sconto fruito, invece, sono disponibili all’interno del “Cassetto fiscale” dell’utilizzatore.

Si sottolinea che, in caso di incapienza, la detrazione non fruita non potrà essere riportata nelle successive dichiarazioni dei redditi e nemmeno chiesta a rimborso.

Diversamente, il codice 4 deve essere utilizzato, sempre dal contribuente che ha usufruito del bonus ed intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta, al fine di indicare l’importo del credito d’imposta non spettante, totalmente o parzialmente, e che è stato fruito sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno.

Si evidenzia, infine, che una delle novità contenute negli emendamenti approvati al “Decreto milleproroghe” è la proroga di altri sei mesi della data ultima per utilizzare il bonus, ossia fino al 31 dicembre 2021.

Le principali caratteristiche rimarranno invece inalterate; ossia:

  • possono fruire dell’agevolazione i nuclei familiari con Isee fino al 40.000 euro;
  • l’importo del bonus è modulato secondo la numerosità del singolo nucleo familiare: 500 euro per nucleo composto da tre o più persone, 300 euro per nucleo di due persone e 150 euro per una singola persona;
  • può essere richiesto e viene erogato esclusivamente in forma digitale.