7 Marzo 2022

Il contratto di finanziamento e l’indicazione del tasso di interesse

di Francesca Dal Porto
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La scheda di FISCOPRATICO

Il tasso d’interesse rappresenta il costo di un’operazione di finanziamento. L’articolo 117 Tub richiede l’obbligo della forma scritta per la valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale.

In particolare, l’articolo 117, comma 4, Tub stabilisce che “I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.

Anche l’articolo 1284, comma 3, cod. civ. prevede che “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto (…); altrimenti sono dovuti nella misura legale.”

Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali non postula necessariamente che la convenzione debba contenere una specifica indicazione del tasso stabilito, ben potendo anche essere soddisfatto per relationem, attraverso cioè il richiamo a criteri prestabiliti, purché obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio di interesse (si pensi, ad esempio al caso di un tasso di interesse convenuto in misura variabile: in questi casi, per essere garantita la determinabilità del tasso di interesse, può essere sufficiente fare riferimento nel contratto a parametri fissati su scala nazionale).

Recentemente la Cassazione Civile, con la sentenza n. 16907/2019, ha chiaramente ribadito che le clausole dei contratti bancari che disciplinano le condizioni economiche sono nulle se non contengono l’indicazione di un criterio che consenta di determinare ex ante in maniera univoca per entrambi i contraenti l’oggetto della prestazione.

Lo stesso articolo 1346 cod. civ. prevede che l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile e poiché, in un contratto di finanziamento, il tasso di interesse è sicuramente uno degli elementi essenziali, lo stesso dovrà essere determinato o determinabile.

L’articolo 117, comma 6, Tub aggiunge che “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.

La sanzione per la mancata pubblicità e trasparenza richiesta nell’indicazione del tasso di interesse è prevista nell’articolo 117, comma 7, Tub, laddove è precisato che, in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano, al posto dei tassi corrispettivi, il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.

È evidente la ratio della normativa che mira a difendere il contraente più debole: l’esigenza di trasparenza e semplificazione rappresenta una forma di tutela per il cliente.

Problematica spesso assimilata alla mancata trasparenza del tasso di interesse è quella rappresentata dall’errata indicata contrattuale del TAEG (o ISC) che spesso non coincide con quello effettivamente praticato.

In realtà, poiché il TAEG non è un tasso di interesse ma un indice del costo complessivo dell’operazione, nel caso di divergenza tra dato contrattuale ed effettivo, non dovrebbe applicarsi la sanzione di cui all’articolo 117, comma 7, Tub, ma dovrebbe semmai essere previsto un onere risarcitorio in capo all’Istituto di Credito.

Questione invece assimilabile a quella legata alla trasparenza del tasso di interesse è quella relativa alle omissioni informative in tema di indicazione del regime di capitalizzazione adottato (composto o semplice) e del tasso utilizzato (TAN o TAE).

La previsione contrattuale del solo TAN è infatti una indicazione parziale ed insufficiente a determinare l’ammontare degli interessi pattuiti, visto che il TAE (tasso annuo effettivo) dipende anche dai tempi di riscossione degli interessi e dal regime finanziario adottato.

Esistono infatti due regimi finanziari alternativi principali che possono essere applicati al piano di ammortamento di un finanziamento:

  • il regime della capitalizzazione semplice con maturazione degli interessi seguendo un ritmo lineare;
  • il regime della capitalizzazione composta con maturazione degli interessi ad un ritmo esponenziale.

A parità di importo finanziato, di TAN contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero delle rate, due finanziamenti, a seconda del regime finanziario prescelto, saranno caratterizzati da un costo del finanziamento, in termini di interessi, ben diverso e sicuramente più elevato nel caso della capitalizzazione composta.

Tuttavia non si dovrebbe arrivare alla sanzione di nullità di cui all’articolo 117 Tub per indeterminatezza dell’oggetto, quando l’omissione dell’indicazione del regime di capitalizzazione possa essere ovviata con alcuni calcoli matematici (Cassazione Civile, Sez. III, n. 12889 del 13.05.2021).

Il regime di capitalizzazione, in particolare, potrebbe desumersi dal piano di ammortamento: un piano di ammortamento in regime di capitalizzazione composta è evidente anche se il regime non è nominato, e passare dal TAN al TAE è immediato.

Affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata, ai sensi dell’articolo 1346 cod. civ., è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse.

A tal fine occorre che quest’ultimo sia desumibile dal contratto con l’ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione.