2 Dicembre 2019

Il computo dei 30 giorni per la definizione dell’avviso bonario

di Angelo Ginex
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 2 D.Lgs. 462/1997, recante la disciplina delle somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972,  al secondo comma precisa che «L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo».

Peraltro, il citato articolo 36-bis, comma 3 sancisce che, quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quello della dichiarazione, l’esito è comunicato al contribuente, stabilendo altresì che «…qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione».

Tale quadro normativo, apparentemente di facile lettura, ha dato adito a non pochi problemi interpretativi, con particolare riguardo al computo dei 30 giorni concessi al contribuente per beneficiare della riduzione delle sanzioni al 10% nell’ipotesi in cui l’Ufficio non dia riscontro ad eventuali istanze dallo stesso avanzate.

Ebbene, a dirimere la questione è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza 14 novembre 2019, n. 29650, ove ha affermato che «la mera presentazione di una istanza in autotutela da parte del contribuente, ove non seguita da una comunicazione di rideterminazione delle somme dovute, non esime quest’ultimo dall’onere di pagare entro il termine di legge, decorrente dalla comunicazione d’irregolarità, al fine di usufruire della riduzione della sanzione, attesa l’autonomia del procedimento di riscossione coattiva da quello introdotto dalla richiesta di provvedere in autotutela».

Né può essere invocato – hanno proseguito i giudici di vertice – il principio del legittimo affidamento, in quanto la sollecitazione del potere di autotutela, che è discrezionale, non è affatto idonea ad ingenerare nel contribuente il legittimo affidamento in una risposta, tantomeno in senso favorevole, a nulla rilevando a tal fine la soggettiva convinzione del contribuente medesimo nella fondatezza delle proprie rimostranze, e neppure la oggettiva fondatezza delle stesse.

In linea di principio, dunque, nel caso in cui il contribuente si attivi presso gli uffici competenti per fornire chiarimenti volti a dimostrare l’infondatezza della pretesa finanziaria non si realizza alcuna sospensione del termine di trenta giorni, che decorre dal ricevimento della comunicazione d’irregolarità.

Interpretazione, quest’ultima, che incontra un solo limite nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente, ridetermini in sede di autotutela l’importo delle somme dovute, sicchè decorre un nuovo termine dalla relativa comunicazione.

I giudici di legittimità hanno poi rilevato che la mancata risposta dell’Amministrazione all’istanza presentata in autotutela non costituirebbe nemmeno violazione del principio di collaborazione e buona fede sancito dall’articolo 10 L. 212/2000.

Nel caso di specie, peraltro, la Suprema Corte ha evidenziato che la proposizione della relativa istanza di autotutela da parte del contribuente è avvenuta solo due giorni prima della scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità, il che – ragionevolmente – non consentiva in ogni caso di confidare in una risposta dell’Amministrazione entro un termine utile per usufruire della riduzione della sanzione.

In definitiva, è possibile affermare – in linea con le conclusioni della circolare AdE 77/E/2001 – che la mancata risposta dell’Amministrazione ad una istanza presentata in autotutela dal contribuente non incide sui termini di legge ex articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997 in ragione dell’autonomia del procedimento di riscossione coattiva da quello introdotto dalla richiesta di provvedere in autotutela, fatta eccezione per l’ipotesi in cui siano rideterminato in sede di autotutela l’importo delle somme dovute, nel qual caso decorrerà un nuovo termine dalla relativa comunicazione.

I principi di revisione nazionali