16 Aprile 2021

Il compenso per l’attività di coordinamento del general contractor fuori dal 110%

di Sergio Pellegrino
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Con la risposta ad istanza di interpello n. 254, pubblicata ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate, viene esaminata la (delicata) tematica del ruolo del general contractor nelle pratiche di superbonus e di quali siano le spese da questi addebitate che possono fruire dell’agevolazione.

Nel caso di specie l’intervento deve essere realizzato dal proprietario di un edificio unifamiliare, che intende appunto affidare ad un general contractor la realizzazione di tutte le attività che rientrano nell’ambito degli interventi da agevolare con il superbonus.

In particolare il general contractor provvederà a:

  • eseguire e fatturare la progettazione delle opere;
  • fatturare la realizzazione delle opere;
  • fatturare tutte le prestazioni professionali necessarie, che saranno eseguite da professionisti incaricati dall’istante (servizi di coordinamento in materia di sicurezza e di salute, redazione dell’Ape, direzione dei lavori e contabilità dell’opera, asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e congruità delle spese sostenute, rilascio del visto di conformità, esecuzione del servizio di responsabile dei lavori).

Per quanto riguarda le prestazioni dei professionisti, l’istante ha conferito mandato senza rappresentanza al general contractor per pagare le fatture da questi emesse; successivamente l’impresa provvederà a fatturare all’istante il medesimo importo, senza alcun ricarico, applicando lo sconto in fattura.

Nell’istanza viene anche precisato che il general contractor non riceverà alcun compenso per l’attività di coordinamento svolta, così come per lo sconto in fattura applicato, limitando la propria remunerazione ai servizi eseguiti direttamente di progettazione ed esecuzione dei lavori.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver evidenziato come la figura del general contractor sia disciplinata soltanto nell’ambito dei contratti pubblici, essendo invece riconducibile all’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici nel momento in cui gli interventi edilizi sono commissionati da soggetti privati, ritiene legittima la soluzione proposta dall’istante: questi potrà beneficiare del superbonus esercitando l’opzione per lo sconto in fattura in relazione ai costi che il general contractor gli fatturerà per la realizzazione degli interventi oggetto di agevolazione, inclusi quelli relativi alle prestazioni professionali (visto di conformità e asseverazioni compresi).

Nella fattura emessa dal general contractor per riaddebitare all’istante le spese relative ai servizi professionali, ovvero, dice la risposta, “in altra idonea documentazione” (quindi appare sufficiente un’elencazione allegata), dovranno essere descritti in modo puntuale i servizi resi e i soggetti che hanno effettuato la prestazione.

Condizione necessaria per il riconoscimento dello sconto in fattura da parte del general contractor per i servizi professionali è che gli effetti complessivi risultino i medesimi di quelli che si sarebbero verificati nel caso in cui fossero stati direttamente i professionisti ad effettuare lo sconto in fattura al committente.

Partendo dalla puntualizzazione contenuta nella circolare n. 30/E/2020, che ha indicato come i compensi eventualmente riconosciuti all’amministratore del condominio per lo svolgimento degli adempimenti connessi all’esecuzione dei lavori non possono essere agevolati, in quanto non caratterizzati da un’immediata correlazione con interventi che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia indica come la stessa logica risulti applicabile anche per il general contractor: il corrispettivo che gli dovesse essere corrisposto per l’attività di coordinamento svolta e per lo sconto in fattura sarebbe parimenti escluso dall’agevolazione.