14 Maggio 2019

Il certificato di origine si richiede in modalità telematica

di Clara PolletSimone Dimitri
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Il certificato d’origine è un documento che attesta l’origine delle merci destinate all’esportazione. Viene utilizzato, per esigenze commerciali e doganali, nei rapporti tra Unione Europea e Paesi extracomunitari. In ambito comunitario è sufficiente che le merci siano accompagnate dalla fattura di vendita, sulla quale è consuetudine dichiarare l’origine.

Le regole di origine non preferenziale per i certificati emessi per prodotti all’esportazione sono richiamate nel CDU (Codice Doganale Unionale – Regolamento UE 952/2013) dall’articolo 61, comma 3. In linea generale, quando non è specificatamente richiesto di applicare le regole del Paese di destinazione delle merci in esportazione o altri metodi di individuazione dell’origine per ultima trasformazione sostanziale, si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 60, commi 1 e 2 del citato Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013, secondo il quale le merci interamente ottenute in un unico Paese o territorio sono considerate originarie di tale Paese o territorio mentre le merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o territori sono considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

I certificati di origine sono destinati esclusivamente a provare l’origine delle merci sulla base di documentazioni probatorie o delle dichiarazioni rese dalle imprese e non sono da considerarsi un documento accompagnatorio della merce. Il documento attestante l’origine viene rilasciato, su richiesta dell’esportatore, dalla Camera di commercio dove l’impresa richiedente ha la sede legale oppure un’unità operativa o una filiale iscritta al Registro delle Imprese. In via eccezionale i certificati di origine possono essere rilasciati anche dalla Camera di commercio dove si trova la merce da spedire all’estero, previa autorizzazione della Camera di commercio territorialmente competente.

Il certificato di origine può essere richiesto:

  • in modalità cartacea, ossia utilizzando i formulari numerati disponibili presso gli uffici della Camera di Commercio compilando l’apposito modulo di richiesta messo a disposizione dalla Camera stessa;
  • in modalità telematica, utilizzando gli appositi servizi attualmente predisposti.

La modalità telematica può essere usata solo per la presentazione della richiesta dei certificati di origine, poiché in genere le autorità doganali estere esigono la produzione della copia cartacea con la firma autografa del funzionario camerale; di conseguenza, il certificato richiesto telematicamente deve comunque essere ritirato dall’impresa, che potrà presentarsi tramite un incaricato (o inviando un corriere) presso lo sportello dedicato al ritiro pratiche telematiche.

In conformità a quanto previsto dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) sulle modalità di comunicazione con strumenti informatici tra imprese e Amministrazioni pubbliche, a partire dal 1° giugno 2019 la domanda di rilascio del certificato di origine deve essere presentata in modalità telematica, attraverso piattaforme informatiche in uso presso le Camere di commercio, con firma digitale del richiedente.

La domanda in forma cartacea, con presentazione allo sportello camerale, resta soltanto nei seguenti casi:

  • per le persone fisiche e per i soggetti non iscritti al Registro delle imprese;
  • per le imprese in casi eccezionali, quando autorizzate dalla Camera di commercio, per particolari motivi di urgenza o nell’impossibilità di utilizzare gli strumenti tecnologici per temporanei problemi di ordine tecnico.

Per la domanda di rilascio dei certificati di origine delle merci Infocamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane – ha messo a disposizione il servizio denominato “Cert’o”. La compilazione del documento avviene attraverso una procedura informatica, al termine della quale i dati del certificato e i documenti da allegare vengono trasmessi via internet ad un apposito Sportello Telematico camerale; effettuata l’istruttoria, la Camera di Commercio produce il documento cartaceo (certificato) da consegnare al richiedente.

Si ricorda che con nota ministeriale 18 marzo 2019, n. 62321 pubblicata dal Mise, sono state fornite le linee guida contenenti le nuove disposizioni per il rilascio dei certificati d’origine delle merci che tengono conto sia delle indicazioni europee emanate da Eurochambres (Associazione delle Camere di commercio europee), sia dei principi generali previsti dal codice doganale dell’Unione Europea in materia di attribuzione dell’origine non preferenziale delle merci. Lo strumento ha lo scopo di armonizzare le modalità e le procedure di rilascio e controllo dei documenti necessari alle imprese per esportare i propri prodotti e per operare nei mercati internazionali, al fine di garantire l’uniforme comportamento sui territori e facilitare il processo di trasformazione digitale a partire dall’obbligo della domanda telematica da parte degli operatori economici.

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