8 Gennaio 2019

Il caos del doppio invio delle fatture di fine anno

di Alessandro Bonuzzi
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Il diritto alla detrazione dell’Iva può essere esercitato dal momento in cui si verificano due presupposti: uno sostanziale, rappresentato dall’effettuazione dell’operazione, e uno formale-fattuale, consistente nella ricezione della fattura di acquisto.

Il Decreto fiscale (D.L. 119/2018) è intervenuto su questo secondo requisito modificando il comma 1 dellarticolo 1 D.P.R. 100/1998 che ora prevede:

  • in linea generale, che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitata la detrazione dell’Iva relativa a fatture ricevute e registrare entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di effettuazione dell’acquisto. Il principio opera anche per i contribuenti che liquidano l’imposta trimestralmente; sicché, ai fini della detrazione, rileva che la fattura di acquisto sia ricevuta e registrata entro il giorno 15 del mese in cui scade la liquidazione del trimestre;
  • che l’Iva relativa a fatture di acquisto ricevute l’anno successivo rispetto a quello di effettuazione dell’operazione deve essere detratta nell’anno di ricevimento, ancorché il documento pervenga entro il termine per la liquidazione dell’imposta del mese di dicembre dell’anno in cui l’operazione è effettuata (quindi entro il 15 gennaio dell’anno successivo).

Con l’avvento dell’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica, decorrente dal 1° gennaio 2019, se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al SdI, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto, il cessionario/committente (titolare di partita Iva) non dispone di un documento fiscalmente valido e non può esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva.

Preso atto di tale quadro d’insieme, potrebbero sorgere non pochi problemi sotto il profilo della “gestione della detrazione” allorquando il fornitore, con riferimento alle fatture di fine 2018, abbia effettuato un doppio invio trasmettendo al proprio cliente, sia il documento cartaceo, sia la fattura elettronica attraverso il SdI, anche solo per “provare” il funzionamento del nuovo sistema.

Il caso è quello in cui una fattura datata 31 dicembre 2018 sia stata inviata dal fornitore:

  • in forma cartacea, contestualmente alla merce (cd. fattura accompagnatoria), o in pdf, via e-mail, e sia giunta al cliente entro la mezzanotte dello stesso giorno, ma anche
  • attraverso il SdI e sia stata ricevuta dal cliente il 2 gennaio 2019.

Davanti a una siffatta situazione l’acquirente come si deve comportare? Ai fini della detrazione dell’Iva, va data rilevanza alla ricezione del documento cartaceo/analogico, avvenuta nel 2018, oppure alla ricezione del file xml, avvenuta nel 2019? Ipotizzando che l’acquirente sia un contribuente mensile, nel primo caso l’Iva potrà essere portata in detrazione già nella liquidazione di dicembre 2018, mentre nella seconda ipotesi l’imposta potrà essere recuperata dalla liquidazione del mese di gennaio 2019.

In altri termini, scegliere l’una o l’altra strada potrebbe cambiare di non poco l’importo dell’Iva da versare già entro il prossimo 16 gennaio; inoltre, la scelta potrebbe avere un impatto rilevante sul prossimo acconto Iva da versare il 27 dicembre 2019 laddove, anche per non incorrere in sanzioni, si optasse per il metodo storico.

Seppur in un contesto di incertezza, proviamo a individuare quando la detrazione potrebbe essere esercitata già nella liquidazione di dicembre 2018, senza che ciò presti il fianco a possibili contestazioni da parte del Fisco.

Prima di tutto va tenuto conto che l’obbligo della fattura elettronica è scattato il 1° gennaio 2019; pertanto, le fatture 2018 emesse in forma cartacea o analogica devono ritenersi validi documenti ai fini della detrazione dell’Iva.

Il secondo passaggio è quello di riuscire ad attribuire data certa alla ricezione del documento cartaceo o analogico. In base alle indicazioni della circolare 1/E/2018, “Per quanto concerne la verifica del momento in cui la fattura d’acquisto è stata ricevuta dal cessionario/committente, la ricezione stessa deve emergere (ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo) da una corretta tenuta della contabilità”.

Pare, quindi, di poter affermare che, laddove la ricezione della fattura di acquisto nell’anno 2018 risulti dalla pec (o da raccomandata con ricevuta di ritorno, in tal caso però il documento avrebbe dovuto essere inviato qualche giorno prima del 31 dicembre 2018), deve essere fatto salvo il diritto dell’acquirente di detrarre la relativa Iva già nella liquidazione del mese di dicembre 2018.

Diversamente, la semplice e-mail o la consegna a mano non sono idonei ad attribuire data certa alla ricezione della fattura di acquisto. Pertanto, in questi casi, atteso che non si può dire che il SdI non rappresenti uno dei “sistemi che attestino la ricezione del documento”, e che quindi non dovrebbe bastare l’avvenuta contabilizzazione nel 2018, volendo assumere un comportamento prudente, occorrerà far slittare la detrazione nell’anno 2019.

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