3 Agosto 2015

Il bonus ricerca e sviluppo è per tutte le imprese

di Alessandro Bonuzzi
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Il comma 35 dell’art.1 dell’ultima legge di stabilità (L. n.190/2014) ha ridefinito la disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art.3 del D.L. n.145/2013.

Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 maggio 2015, elaborato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e pubblicato sulla G.U. n.174 del 29 luglio 2015, individua, tra le altre cose, le disposizione applicative necessarie per poter dare attuazione al credito d’imposta, le quali verranno qui di seguito analizzate.

Ai fini dell’agevolazione in questione sono considerate attività di ricerca e sviluppo:

  1. i lavori sperimentali o teorici svolti finalizzate principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
  2. la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti a acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento di quelli esistenti ovvero per creare componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale;
  3. l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo di conoscenze e capacità esistenti scientifiche, tecnologiche e commerciali al fine di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati, o migliorati;
  4. la produzione e il collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non sano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Di contro, sono esclusi dall’ambito di applicazione del bonus le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano miglioramenti.

Possono beneficare dello sconto d’imposta tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, così come delineate sopra, dal 2015 al 2019 (in caso di coincidenza del periodo d’imposta con l’anno solare). I costi sono ammissibili secondo il principio della competenza di cui all’art.109 del Tuir e solo se sono direttamente connessi con l’attività di ricerca e sviluppo; a tal fine il decreto individua le seguenti fattispecie di costi:

  1. le spese effettivamente sostenute per il personale – costituite dalla retribuzione lorda – altamente qualificato che opera, sia in qualità di dipendente dell’impresa – con esclusione del personale addetto a mansioni amministrative, contabili e commerciali -, sia come collaboratore dell’impresa ma a condizione che l’attività venga svolta presso i locali dell’impresa stessa;
  2. le quote di ammortamento relative agli strumenti e attrezzature acquistati, determinate secondo i coefficienti fiscali fissati del D.M. 31 dicembre 1988 e, comunque, in rapporto all’effettivo impiego nelle attività di ricerca e sviluppo. Se il bene è acquistato mediante leasing finanziario le quote capitali dei canoni sono determinate nella misura corrispondente all’importo deducibile ai sensi dell’art.102, comma 7, del Tuir;
  3. le spese relative alla ricerca commissionata a università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché a altri soggetti comprese le start up innovative (sono esclusi i costi relativi a attività commissionate a società appartenenti allo stesso gruppo). Deve comunque trattarsi di soggetti residenti o localizzati in uno Stato Ue o aderente all’accordo sul SEE o, ancora, in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni;
  4. le spese per competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà di vegetali.

Il credito d’imposta spetta nell’importo massimo annuale di 5 milioni a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo per ogni periodo d’imposta per cui si intende fruire del beneficio

  1. ammonti almeno a 30.000 euro e
  2. ecceda la media degli investimenti della medesima natura realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti (o meno in caso di impresa neocostituita) al 2015, quindi negli anni 2012, 2013, 2014 (in ipotesi di coincidenza del periodo d’imposta con l’anno solare).

Verificatisi questi due presupposti, il beneficio è riconosciuto nella misura

  1. del 50 per cento della spesa incrementale relativa al personale e alla ricerca commissionata a terzi, ovvero
  2. del 25 per cento della spesa incrementale delle quote di ammortamento degli strumenti e attrezzature nonché di quella relativa a competenze tecniche,

stabilito secondo le seguenti modalità

  1. dapprima è necessario determinare la spesa incrementale agevolabile per ciascuna delle due categorie sopra evidenziate, confrontando le relative spese sostenute nel periodo per il quale si intende fruire dell’agevolazione con la media annuale riferita ai tre periodi d’imposta precedenti al 2015;
  2. qualora entrambe le categorie evidenzino un incremento, il credito d’imposta è calcolato applicando a ciascun incremento  la relativa aliquota (50 o 25 per cento),
  3. qualora, invece, l’incremento si verifichi solo per una categoria, il credito d’imposta è calcolato applicando l’aliquota relativa a quella categoria alla corrispondente spesa incrementale.

Il credito d’imposta così determinato deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento dei costi agevolati. Inoltre, il decreto stabilisce:

  1. l’irrilevanza fiscale del credito; esso, infatti, non concorre alla formazione della base imponibile Ires, Irpef e Irap dell’impresa, non rileva per il calcolo della quota degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’art. 61 Tuir e non rileva per la determinazione della quota di spese deducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5, Tuir;
  2. che il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a scomputo dei versamenti dovuti mediante il modello F24 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi agevolati;
  3. che ai fini dell’utilizzo del bonus non rileva il limite alla compensazione applicabile ai crediti d’imposta agevolati di 250.000 euro, il limite del tetto annuo generale dei 700.000 euro nonché il divieto di compensare crediti erariali in presenza di somme erariali iscritte a ruolo e scadute per un ammontare superiore a 1.500 euro.