Il bilancio della holding industriali
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariAi sensi dell’articolo 162-bis, Tuir, si definiscono holding industriali, ovvero società di partecipazione non finanziaria, i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari. Tale condizione si verifica quando il valore contabile di bilancio delle partecipazioni in società industriali, commerciali o di servizi, eccede il 50% del totale dell’attivo patrimoniale. Oltre al valore contabile della partecipazione, occorre tener conto anche del valore contabile degli altri elementi patrimoniali della holding relativi a rapporti intercorrenti con le medesime società (ad esempio, crediti derivanti da finanziamenti). Per quanto attiene la struttura del bilancio e i Principi contabili adottati, le holding industriali (e le società che svolgono attività finanziaria non nei confronti del pubblico) predispongono i bilanci secondo lo schema del codice civile e applicano i principi Oic. Tuttavia, se a seguito delle novità di bilancio introdotte dalla L. 238/2021, è pacifica l’esclusione delle holding finanziarie dalle semplificazioni di bilancio previste per le c.d. microimprese, dubbi sussistono, invece, per le holding industriali. Infatti, uno degli aspetti da chiarire, su cui non vi è uniformità di giudizio al riguardo, attiene proprio alla possibilità per le holding industriali di beneficiare delle ulteriori semplificazioni previste per le c.d. microimprese.
L’articolo 162-bis, Tuir, contiene 2 differenti definizioni di holding, a seconda della natura delle partecipazioni detenute dalle stesse, ovvero:
- società di partecipazione finanziaria (c.d. holding finanziarie);
- società di partecipazione non finanziaria (c.d. holding industriali).
Holding finanziarie: definizione
Ai sensi dell’articolo 162-bis, comma 1, lettera b), Tuir, si definiscono holding finanziare (ovvero, società di partecipazione finanziaria) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari.
L’esercizio in via prevalente dell’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati (inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate) è superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale.
Holding industriali: definizione
Sempre ai sensi dell’articolo 162-bis, Tuir, sono definite holding industriali (ovvero, società di partecipazione non finanziaria) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (ad esempio, società industriali, commerciali o di servizi).
L’esercizio in via prevalente dell’attività di assunzione di partecipazioni in società industriali, commerciali o di servizi, ricorre quando l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti (unitamente agli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi), è superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale, assumendo i dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso (c.d. test di prevalenza).
In particolare, secondo quanto affermato dall’Agenzia delle entrate, il test di prevalenza deve essere svolto:
- assumendo le partecipazioni al loro valore contabile (al netto delle svalutazioni e al lordo di rivalutazioni disposte da leggi speciali), senza tener conto del loro valore effettivo e/o fiscalmente riconosciuto;
- prendendo a riferimento i dati del medesimo bilancio, per cui si presenta la dichiarazione (risposte a interpello 40/E/2021 e n. 266/E/2021).
Come precisato nella risposta a interpello n. 40/E/2021, per la verifica della prevalenza dei requisiti richiesti dall’articolo 162-bis, Tuir, occorre fare riferimento ai “dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso”.
Posto che tale valutazione deve essere operata al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi, il bilancio cui fanno riferimento i commi 2 e 3, articolo 162-bis, Tuir, è quello relativo all’esercizio sociale coincidente con il periodo d’imposta oggetto della dichiarazione, tenuto conto degli ordinari termini di scadenza per la presentazione della medesima.
ESEMPIO 1
Così, ad esempio, in relazione alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2024, ai fini dell’inclusione, o meno, tra i soggetti di cui all’articolo 162-bis, Tuir, i dati rilevanti per il calcolo del test di prevalenza da parte della società saranno quelli estrapolati dal bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.
Appurata la predetta condizione (valore delle partecipazioni eccedente il 50% dell’attivo), si potrà poi valutare se la società è:
- una holding finanziaria (società di partecipazione finanziaria), se è prevalente il valore delle partecipazioni in intermediari finanziari; ovvero
- una holding industriale (società di partecipazione non finanziaria), se è prevalente il valore delle partecipazioni in società industriali, commerciali o di servizi.
Tipologie di parametri utilizzati per determinare la prevalenza dell’attività industriale | |
Parametro quantitativo | Superamento della soglia del 50% del totale dell’attivo patrimoniale da parte dell’ammontare complessivo delle partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi. |
Parametro qualitativo | Valore contabile delle partecipazioni in società industriali e valore contabile degli altri elementi patrimoniali relativi a rapporti intercorrenti con le medesime società. |
Sempre ai fini del test di prevalenza:
- rilevano, tra gli “elementi patrimoniali intercorrenti con le partecipate” da considerare, tutti i finanziamenti erogati alle partecipate, anche ove il credito finanziario è stato allocato tra il circolante, pur essendo il finanziamento erogato a favore di una partecipata detenuta a scopo di investimento durevole (risposta a interpello n. 177/E/2022);
Questa interpretazione è finalizzata a evitare che una holding (sia di vertice sia di livello inferiore, c.d. sub holding) che, per statuto e per le attività concretamente svolte, ha la natura di holding industriale, possa essere riqualificata come “finanziaria” per effetto dell’eventuale presenza di rapporti finanziari in essere con le proprie partecipate, che rientrano nell’attività di gestione delle partecipazioni stesse.
- non rilevano gli impegni a erogare i fondi e le garanzie rilasciate verso le società partecipate, in quanto l’articolo 162, comma 3, Tuir, a differenza di quanto previsto dal comma 2 per le holding finanziarie, non ne fa espressa menzione (risposta a interpello n. 178/E/2022).
ESEMPIO 2
La società Beta presenta al 31 dicembre 2024 i seguenti dati di bilancio:
- partecipazioni in istituti di credito (immobilizzazioni): 600.000 euro;
- partecipazioni in imprese industriali (immobilizzazioni): 850.000 euro;
- altre attività: 550.000 euro;
- totale attivo di bilancio: 2.000.000 di euro = 600.000 euro (partecipazioni immobilizzate in istituti di credito) + 850.000 euro (partecipazioni immobilizzate in imprese industriali) + 550.000 euro (altre attività).
La società Beta rientra nella definizione di società di partecipazione, in quanto risulta superato il test di prevalenza: valore complessivo delle partecipazioni 1.450.000 euro è maggiore del 50% dell’attivo di bilancio 1.000.000 euro = (2.000.000 euro * 50%).
La società Beta, inoltre, risulta essere meglio inquadrata nella definizione di holding industriale, in quanto il valore della partecipazione in imprese industriali (850.000 euro) è superiore al valore delle partecipazioni in istituti di credito (600.000 euro).
Partecipazioni rilevanti per il test di prevalenza
Occorre altresì precisare che, ai fini del test di prevalenza, rilevano soltanto:
- le partecipazioni iscritte nell’attivo immobilizzato, escluse, quindi, le partecipazioni iscritte nell’attivo circolante (risposte a interpello 266/E/2021 e n. 363/E/2021);
Resta inteso che le partecipazioni iscritte nel circolante devono essere incluse nel denominatore del rapporto, essendo comunque parte dell’attivo patrimoniale.
- le partecipazioni che, in precedenza iscritte tra le immobilizzazioni, sono state riclassificate tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni nelle more del loro smobilizzo.
ESEMPIO 3
La società Gamma presenta al 31 dicembre 2024 i seguenti dati di bilancio:
- partecipazioni in istituti di credito (iscritte nell’attivo circolante): 600.000 euro;
- partecipazioni in imprese industriali (iscritte nelle immobilizzazioni): 850.000 euro;
- altre attività: 550.000 euro;
- totale: 2.000.000 di euro = 600.000 euro (partecipazioni iscritte nel circolante in istituti di credito) + 850.000 euro (partecipazioni immobilizzate in imprese industriali) + 550.000 euro (altre attività).
La società Gamma è esclusa dalla definizione di società di partecipazione, in quanto non risulta superato il test di prevalenza: valore complessivo delle partecipazioni immobilizzate 850.000 euro è inferiore al 50% dell’attivo di bilancio 1.000.000 di euro = (2.000.000 euro * 50%)
Schemi di bilancio e criteri di valutazione
Per quanto attiene la struttura del bilancio e i Principi contabili adottati, si precisa che le holding industriali (e le società che svolgono attività finanziaria non nei confronti del pubblico) sono tenute:
- alla redazione dei bilanci secondo lo schema del codice civile;
- ad applicare i Principi contabili nazionali (Oic).
Diversamente, gli intermediari finanziari (e le holding finanziarie agli stessi assimilati) utilizzano la struttura di bilancio delle banche e i criteri Ifrs, a eccezione dei Confidi minori e delle società di microcredito che utilizzano i criteri Oic.
Il bilancio civilistico di una holding industriale è redatto secondo gli schemi classici della IV Direttiva.
Ne deriva che, ad esempio, le componenti finanziarie come interessi, dividendi e plusvalenze, troveranno collocazione nel gruppo C.
Si deve segnalare come importanti novità abbiano, nel recente passato, interessato il bilancio delle holding, in quanto il Legislatore è intervenuto sul tema con la L. 238/2021 (c.d. Legge europea 2019/2020), introducendo disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.
In particolare, l’articolo 24, comma 2, L. 238/2021, ha modificato le norme del codice civile relative al bilancio, aggiungendo, dopo il comma 4, articolo 2435-ter, cod. civ., il seguente comma 5:
“Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’articolo 2435-bis e dal secondo comma dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D”.
La modifica normativa ha interessato le imprese di partecipazione finanziaria c.d. holding statiche (ovvero, che non esercitano alcuna attività sulle società partecipate), le quali non possono, pertanto, accedere alle semplificazioni di bilancio previste per le microimprese.
Brevemente, si ricorda che possono accedere alle semplificazioni previste per le microimprese, le società che:
− non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati; e
− nel primo esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non hanno superato 2 dei seguenti limiti (come modificati dall’articolo 16, comma 1, D.Lgs. 125/2024, con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024):
· totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (in precedenza 175.000 euro);
· ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (in precedenza 350.000 euro);
· dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Semplificazioni previste per il bilancio abbreviato microimprese | |
Stato patrimoniale | Schema previsto per il bilancio abbreviato, esclusa: – voce “A.VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”. |
Conto economico | Schema previsto per il bilancio abbreviato, escluse: – voce “D.18.d – Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati”; – voce “D.19.d – Svalutazioni di strumenti finanziari derivati”. |
Rendiconto finanziario | Esonero. |
Nota integrativa | Esonero, salva l’indicazione (in calce allo Stato patrimoniale) di impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale e dei compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci. |
Relazione sulla gestione | Esonero, salva l’indicazione (in calce allo Stato patrimoniale) di azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute dalla società e acquistate o alienate dalla società nel corso dell’esercizio. |
Criteri di valutazione | Facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale (anziché con il criterio del costo ammortizzato). Non sono applicabili le disposizioni sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati. |
Si tratta di una novità particolarmente significativa in quanto le holding, anche se strutturate in forma di Spa, tendono a ricadere nella tipologia della microimpresa, magari non tanto per la soglia dell’attivo, che potrebbe essere facilmente superata, quanto per il fatto che le stesse spesso non sono dotate di personale dipendente o, al massimo, ne annoverano 1 o 2, e, inoltre, non generano ricavi tali da superare la soglia. Se è pacifica l’esclusione delle holding finanziarie dalle semplificazioni di bilancio previste per le microimprese, dubbi sussistono, invece, per le holding industriali. Infatti, uno degli aspetti da chiarire, su cui non vi è uniformità di giudizio al riguardo, attiene proprio alla possibilità per le holding industriali di beneficiare delle semplificazioni microimprese.
Il dubbio deriva dal fatto che, il comma 5, articolo 2435-ter, cod. civ., inserito dall’articolo 24, comma 2, lettera c), L. 238/2021, esclude dalle semplificazioni previste per le c.d. microimprese (in precedenza richiamate) gli “enti di investimento” e le “imprese di partecipazione finanziaria”.
Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare le nozioni di “enti di investimento” e di “imprese di partecipazione finanziaria” contenute nella Direttiva 2013/34/UE, secondo cui si definiscono “enti di investimento”:
- le imprese il cui unico oggetto è l’investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l’unico scopo di ripartire i rischi d’investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività;
- le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l’unico oggetto di tali imprese collegate è l’acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento;
Nella nozione di “enti di investimento” potrebbero rientrare figure che si riscontrano con una certa frequenza, rappresentate dalle c.d. “società di gestione dei portafogli finanziari”, per le quali è stata esclusa la natura di società di partecipazione, ai sensi dell’articolo 162-bis, Tuir (risposte a interpello n. 266/E/2021 e n. 363/E/2021).
Sempre secondo la Direttiva 2013/34/UE, rientrano, invece, nella definizione di “imprese di partecipazione finanziaria”, le imprese che:
- hanno quale oggetto sociale (o meglio l’attività esercitata) unicamente quello di acquisire partecipazioni in altre imprese, nonché della gestione e valorizzazione di tali partecipazioni;
- svolgono le predette attività senza alcun’ingerenza diretta o indiretta nella gestione delle partecipate e senza alcun pregiudizio dei diritti che l’impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista.
Alla luce di quanto appena esposto, molte holding industriali, pur rientranti nei limiti dimensionali previsti per le microimprese, hanno preferito, comunque, beneficiare delle sole semplificazioni previste per i bilanci in forma abbreviata.
Si ricorda che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, le società che:
− non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati;
− nel primo esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non hanno superato 2 dei seguenti limiti (come modificati dall’articolo 16, comma 1, D.Lgs. 125/2024, con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024):
· totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (in precedenza 4.400.000 euro);
· ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro (in precedenza 8.800.000 euro);
· dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Semplificazioni previste per il bilancio abbreviato | |
Stato patrimoniale e Conto economico | Semplificazione degli schemi. |
Rendiconto finanziario | Esonero. |
Nota integrativa | Limitazioni di informativa sulle operazioni realizzate con parti correlate. |
Relazione sulla gestione | Esonero, se la Nota integrativa riporta il numero e il valore delle azioni possedute. |
Criteri di valutazione | – titoli: costo di acquisto; – crediti: valore di presumibile realizzo; – debiti: valore nominale; – facoltà di adottare il criterio del costo ammortizzato, previa menzione nella Nota integrativa. |
Anche aderendo a questa soluzione, ovvero quella di accedere alle semplificazioni del bilancio abbreviato (pur potendo invocare le condizioni per l’accesso alle semplificazioni microimprese), si pone l’ulteriore problema che, secondo il dettato del nuovo comma 5, articolo 2435-ter, cod. civ., non trova applicazione per le holding il comma 6, articolo 2435-bis, cod. civ., a mente del quale:
“Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione”.
L’intersezione delle varie normative porta a un effetto, invero, originale: le holding sono escluse dal bilancio delle microimprese, ma pur ricadendo nel bilancio in forma abbreviata, sono gravate da un ulteriore onere, consistente nella predisposizione della relazione sulla gestione.
Regime fiscale holding industriali
Il regime fiscale delle holding industriali si ricava “per differenza”, ovvero considerando inapplicabili le norme specifiche previste per gli intermediari finanziari, alle quali le holding finanziarie sono assimilate sotto il profilo fiscale. In altre parole, poiché non rientrano tra gli intermediari finanziari, le holding industriali non sono tenute ad applicare una serie di disposizioni che riguardano solo gli intermediari finanziari e meglio rappresentate nella seguente tabella.
Disposizioni fiscali inapplicabili alle holding industriali | Riferimento di legge | |
Interessi passivi | Per le holding finanziarie è prevista, alternativamente, la facoltà di dedurre: – in misura integrale gli interessi passivi; – gli interessi passivi nel limite del 96% (per le SGR, le SIM, le imprese di assicurazione e le società capogruppo di gruppi assicurativi). |
Articolo 96, Tuir |
Svalutazione dei crediti | Per le holding finanziarie è prevista la possibilità di dedurre integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio: – le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo; – le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso. |
articolo 106, comma 3 e 4, Tuir |
Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari | Le holding finanziarie possono optare per la non applicazione della pex alle partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi: – finalizzati al recupero di crediti; o – derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria. |
Articolo 113, comma 1, 2, 5 e 6, Tuir |
Addizionale Ires del 3,5% | Per le holding finanziarie (diverse dalle SGR, SIM e Banca d’Italia), l’aliquota Ires è applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali. | Articolo 1, comma 65, L. 208/2015 |
Per le holding industriali, ossia per le società che hanno per oggetto specifico l’assunzione di partecipazioni in società industriali, commerciali e di servizi, nel plafond previsto dall’articolo 106, comma 1, Tuir, per il calcolo delle svalutazioni dei crediti deducibili si computano anche i crediti finanziari verso le partecipate (risoluzione n. 197/E/1976).
Si segnala, infine, che si applicano alle holding industriali (così come anche alle holding finanziarie), le novellate disposizioni introdotte dal D.Lgs. 192/2024 e che interessano i conferimenti di partecipazioni effettuati dallo scorso 31 dicembre 2024. Nello specifico, il novellato articolo 177, comma 2-ter, Tuir, nel consentire il regime di realizzo controllato ai conferimenti di partecipazioni non di controllo, purché “qualificate” (ai sensi del comma 2-bis, articolo 177, Tuir) prevede che, se sono conferite partecipazioni in una società (non quotata) qualificata quale holding (finanziaria o industriale), le percentuali di qualificazione devono sussistere per le partecipazioni da questa detenute direttamente (o indirettamente tramite società controllate anch’esse qualificate holding) il cui valore contabile complessivo è superiore al 50% del valore contabile totale delle partecipazioni da questa detenute direttamente, o indirettamente per il tramite delle controllate.
Come si desume dalla lettura della Relazione illustrativa al D.Lgs. 192/2024, le partecipazioni detenute indirettamente dalla holding rilevano nel computo soltanto se sono detenute per il tramite di sub holding, senza tener conto, in questa particolare fattispecie, del valore contabile della partecipazione nelle sub holding, dovendosi adottare un approccio look through.
Si segnala che l’articolo è tratto da “Bilancio, vigilanza e controlli”.