13 Dicembre 2022

I trust comunitari possono davvero essere paradisiaci?

di Ennio Vial
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La lettera g sexies del comma 1 dell’articolo 44 Tuir stabilisce che il beneficiario residente in Italia di un trust estero a fiscalità privilegiata viene assoggettato a tassazione sui frutti percepiti, anche se il trust è opaco.

Si pone a questo punto il problema di capire cosa si intenda per trust paradisiaco. La norma rinvia all’articolo 47 bis Tuir, il quale, in tema di dividendi, esclude la natura paradisiaca per i Paesi UE e dello See che scambiano informazioni, ossia Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

Ciò porta a dire che i trust residenti in questi Paesi non possono essere considerati paradisiaci. La cosa, ad avviso di chi scrive, poteva essere pacifica (o quasi) anche dopo la pubblicazione della bozza di circolare.

In quel periodo, tuttavia, taluno ha sollevato qualche perplessità alla luce di qualche passaggio contenuto nel documento di prassi in bozza.

La circolare definitiva poteva essere l’occasione per dissipare ogni dubbio in un senso o nell’altro, ma così non è stato.

Il dubbio che l’Agenzia non sposi la tesi sostenuta dal sottoscritto e dalla dottrina prevalente può sorgere quando si legge che “la disposizione in questione prevede chiaramente che gli stati esteri, sono considerati o meno a fiscalità privilegiata con esclusivo riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust ivi residente. Quindi, l’elemento che viene preso in considerazione, ai fini dell’applicazione della lettera g sexies) è il trattamento fiscale del trust”.

In realtà, il dubbio potrebbe essere fugato da un passaggio successivo ove si legge che “… in presenza di due co-trustee, di cui uno residente in uno Stato o Paese appartenente all’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo (SEE) e uno stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata, ai fini della individuazione della residenza (per l’applicazione dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies) occorre far riferimento allo Stato dove il trust è effettivamente assoggettato ad imposizione”.

Da questo passaggio è evidente che emerge una chiara contrapposizione tra i Paesi Ue e dello SEE che scambia informazione e quelli paradisiaci, come se i primi non potessero mai essere considerati tali.

La questione, tuttavia, appare oltremodo scivolosa e necessiterebbe di un chiarimento puntuale. Ad ogni buon conto non possiamo non rilevare come la lettera della norma – che è l’unica fonte di diritto – non lascia spazio a dubbi: i trust potenzialmente paradisiaci possono essere solo quelli extracomunitari non residenti nello SEE che scambia informazioni.

Peraltro, una interpretazione differente presenterebbe grossi profili di incompatibilità con i principi fondamentali del Trattato di Roma.