14 Luglio 2020

I rapporti tra casa madre e branches membri di un Gruppo Iva

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Il Gruppo Iva consiste in un regime iva opzionabile dai gruppi italiani in base alle disposizioni contenute negli articolo 70 bis e seguenti del D.P.R. 633/1972. Il Gruppo Iva determina in sostanza la nascita di un unico soggetto iva che gestisce tutte le operazioni delle società (o più in generale i soggetti) aderenti al regime. Le operazioni poste in essere all’interno del Gruppo sono irrilevanti ai fini Iva.

Per espressa previsione normativa, nel suddetto Gruppo non possono rientrare le stabili organizzazioni collocate all’estero oppure le società estere che hanno una stabile italiana che aderisce al gruppo.

La questione è disciplinata espressamente dai commi da 4-bis a 4-sexies dell’articolo 70-quinquies D.P.R. 633/1972.

Il comma 4-bis prevede espressamente che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all’estero si considerano effettuate dal Gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

I casi sono due:

  • la società italiana aderente al Gruppo Iva effettua una prestazione nei confronti della sua stabile estera che, per espresso disposto normativo, non può aderire al Gruppo Iva;
  • la stabile organizzazione italiana aderente al Gruppo Iva di una casa madre estera che non può aderirvi se non nei limiti della propria stabile italiana.

In entrambi i casi la norma considera l’operazione come se fosse realizzata verso un soggetto diverso dal Gruppo Iva.

Specularmente, dal lato passivo, il successivo comma 4-ter stabilisce che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo Iva da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all’estero si considerano effettuate nei confronti del Gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte.

I successivi commi 4-quater e 4-quinquies declinano la medesima previsione al caso in cui il Gruppo Iva sia di un altro Paese UE.

In questo caso sono considerate operazioni rilevanti quelle poste in essere tra la stabile italiana e la propria casa madre aderente ad un Gruppo Iva di un altro Paese, o tra una società italiana e la propria stabile estera che aderisce a un Gruppo Iva di un altro Paese.

Questa impostazione data dal legislatore recepisce i principi espressi dalla Corte di Giustizia, nella sentenza C-7/2013 del 17 settembre 2014, caso Skandia, in base ai quali “…le prestazioni di servizi fornite da uno stabilimento principale stabilito in un paese terzo alla propria succursale stabilita in uno Stato membro costituiscono operazioni imponibili quando la succursale appartenga ad un Gruppo Iva” (punto 32 della sentenza citata).

L’adesione al Gruppo Iva di una stabile organizzazione ovvero di una casa madre comporta che venga reciso di fatto il legame che intercorre tra le stesse, venendo meno l’unitarietà soggettiva tra la casa madre e la propria stabile organizzazione sancita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 23 marzo 2006, C-210/04, FCE Bank).

Infine, il successivo comma 4-sexies stabilisce che la base imponibile delle operazioni che intervengono tra una stabile organizzazione e una casa madre (qualora una delle due appartenga ad un Gruppo IVA), in presenza di un corrispettivo, è determinata ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 3, D.P.R. 633/1972.

In sostanza, la base imponibile sarà pari all’ammontare complessivo dei corrispettivi, ove dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali, ovvero al valore normale, nei casi previsti dal comma 3 del medesimo articolo 13. Si tratta ad esempio, di prestazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto che incontra limiti alla detraibilità dell’Iva a seguito dell’effettuazione di operazioni esenti.

Il valore normale dovrà essere determinato in relazione al corrispettivo che si scambiano due parti indipendenti, ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 D.P.R. 633/1972 o, in mancanza di valori comparabili, in funzione del prezzo di acquisto (per i beni) o delle spese sostenute (per i servizi), ai sensi del comma 2 dell’articolo 14.