6 Maggio 2025

I proventi finanziari esteri in dichiarazione

di Laura Mazzola
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La globalizzazione dei mercati finanziari ha portato al moltiplicarsi degli investimenti finanziari effettuati dai contribuenti italiani in Paesi esteri.

Basti pensare semplicemente agli investimenti finanziari fatti direttamente per mezzo di intermediari finanziari esteri, oppure all’apertura di un conto corrente in banche estere.

A titolo esemplificativo si evidenzia che sono proventi finanziari di fonte estera:

  • gli interessi e gli altri proventi dei depositi titoli e conti correnti bancari costituiti all’estero;
  • gli utili di fonte estera compresi quelli relativi a strumenti finanziari e a contratti di associazione in partecipazione;
  • le plusvalenze su partecipazioni estere.

In tutte queste fattispecie è fondamentale conoscere le modalità di tassazione dei proventi derivanti da tali investimenti, non dimenticando gli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dalle disposizioni fiscali del nostro ordinamento.

I proventi finanziari da investimenti esteri percepiti da persone fisiche residenti sono soggetti, preliminarmente al regime fiscale previsto dal Paese erogante e, successivamente, ad imposizione in Italia.

Gli aspetti da tenere in considerazione, ai fini dell’imposizione in Italia dei proventi finanziari da investimenti esteri, riguardano:

  • le norme che disciplinano la tassazione di analoghi proventi derivanti da investimenti in Italia;
  • l’eventuale applicazione della Direttiva sul risparmio transfrontaliero e delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia;
  • la possibilità di poter fruire del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.

Ai fini fiscali è opportuno distinguere tra proventi finanziari che vengono percepiti con o senza l’intervento di intermediari residenti.

Infatti, molto spesso le banche hanno l’incarico di amministrare gli investimenti esteri del contribuente oppure di occuparsi dell’incasso dei proventi derivanti dall’investimento stesso. In tali casi, la normativa fiscale prevede che il soggetto intermediario, in qualità di sostituto d’imposta, applichi una ritenuta alla fonte.

Nell’ipotesi in cui i proventi di fonte estera vengano percepiti senza l’intervento di un intermediario residente, sono indicati in dichiarazione e assoggettati, a seconda dei casi, ad imposta sostitutiva oppure ad imposta Irpef progressiva.

Nello specifico:

  • gli interessi di fonte estera maturati su conto corrente o su depositi titoli devono essere riportati nel quadro RM, sezione II-A, del modello Redditi PF, e sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento, con la possibilità di optare per la tassazione ordinaria qualora risulti più conveniente. L’imposta sostitutiva deve essere versata alla scadenza prevista per il versamento delle imposte sul reddito;
  • i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, devono essere indicati nel quadro RM, sezione II-A, del modello Redditi PF, e sono soggetti a tassazione nella misura del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto;
  • le plusvalenze su partecipazioni estere devono essere dichiarate nel quadro RT, sezione IV-A, del modello Redditi PF, al netto delle minusvalenze. Nel quadro RT devono essere indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, non negoziate in mercati regolamentati, in società o enti residenti in Stati o Paesi a fiscalità privilegiata;
  • gli utili di dividendi di fonte estera, compresi quelli relativi a strumenti finanziari e a contratti di associazione in partecipazione, devono essere riportati nel quadro RM, sezione II-A, del modello Redditi PF. Anche per tali redditi è prevista ora l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26 per cento da applicare direttamente in dichiarazione dei redditi. L’imposizione sostitutiva riguarda gli utili formatisi a decorrere dal 1° gennaio 2018 riguardanti le partecipazioni qualificate e non qualificate. Nel caso, invece, di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017 e percepiti per effetto del possesso di una partecipazione qualificata deve essere compilato il quadro RL, sezione I, in quanto tale reddito concorre alla formazione del reddito complessivo da assoggettare ad Irpef. Nel quadro RL sono riportati, altresì, tutti gli utili percepiti riferiti a partecipazioni in soggetti che hanno la residenza in Paesi a fiscalità privilegiata.

Oltre agli aspetti reddituali, la detenzione di investimenti all’estero impone al contribuente di considerare anche i risvolti relativi alle imposte patrimoniali e agli obblighi di monitoraggio fiscale dell’ordinamento italiano.

In particolare, il possesso di conti correnti e attività finanziarie all’estero, obbliga il contribuente alla compilazione del quadro RW del modello Redditi PF, ai fini del monitoraggio, oltre al versamento dell’Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).