I nuovi termini di versamento dell’Iva a debito per i forfettari
di Laura MazzolaI soggetti in regime forfettario di determinazione del reddito sono obbligati all’integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori d’imposta, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta sul valore aggiunto.
L’Iva così determinata dovrà essere versata entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari; termine così mutato con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 81/2025, contenente disposizioni integrative e correttive in materiali di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie.
Tale termine trimestrale di versamento è stato introdotto, in luogo dell’attuale termine mensile, all’interno dell’articolo 1, comma 58, L. 190/2014, il quale, alla lettera e-bis), afferma che i contribuenti forfettari “versano l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l’inversione contabile di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari”.
Si evidenzia che, sino all’entrata in vigore della nuova disposizione (13 giugno 2025), resta comunque fermo l’obbligo di versamento su base mensile, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
In merito alla decorrenza della nuova disposizione, nella relazione illustrativa che accompagna il D.Lgs. 81/2025 è riportato che le nuove disposizioni risulterebbero applicabili alle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2025, avendo riguardo al momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6, D.P.R. 633/1972.
Ai fini dell’assolvimento dell’Iva, in riferimento agli acquisti intracomunitari di beni, ai sensi dell’articolo 38, comma 5, lettera c), D.L. 331/1993, occorre effettuare un distinguo in base all’importo di tali operazioni.
Nell’ipotesi di operazioni di importo inferiore ai 10.000 euro nell’anno precedente, e fino a quando, nell’anno in corso, non è stato superato tale limite, l’Iva deve essere assolta nel Paese del cedente comunitario.
Ne deriva che, per il soggetto acquirente italiano non sussiste l’obbligo di iscriversi al Vies e di assolvere l’imposta in Italia. In particolare, il contribuente italiano, che acquista i beni, riceve la fattura con l’addebito dell’imposta.
Diversamente, nell’ipotesi di acquisti intracomunitari di beni di importo superiore al limite di 10.000 euro, tali operazioni sono rilevanti in Italia.
Pertanto, l’acquirente italiano che adotta il regime agevolativo deve:
- iscriversi al Vies;
- integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, D.L. 331/1993, indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro i termini stabiliti.
In riferimento alle importazioni, il contribuente in regime forfettario è tenuto ad applicare la disciplina ordinaria per l’effettuazione di importazioni, di cui agli articoli da 69 a 71, D.P.R. 633/1972.
Al riguardo si ricorda che non sussiste l’obbligo di registrazione contabile delle bollette doganali di importazione, le quali devono essere conservate e numerate nel rispetto dei termini ordinari.
Per quanto riguarda l’acquisto di prestazioni di servizi, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 75/E/2015 e con la circolare n. 10/E/2016, ha chiarito che, nel caso di prestazioni di servizi generiche ricevute da un committente soggetto passivo d’imposta comunitario, l’Iva è sempre assolta in Italia.
Ne consegue che, l’acquirente italiano in regime forfettario è tenuto a:
- iscriversi al Vies;
- integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, D.L. 331/1993, indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro i termini stabiliti.
A differenza del regime previsto per gli acquisti intracomunitari di beni, nell’ipotesi di acquisti di servizi non sono previste soglie minime.
Considerando i limiti dimensionali di tali contribuenti, “di fatto” non sussiste l’obbligo di compilazione dei modelli Intrastat.
Nel caso di servizi ricevuti da parte di un soggetto passivo extra-UE, l’operazione rileva in Italia.
Pertanto, il contribuente in regime forfettario è tenuto ad emettere un’autofattura, indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro i termini indicati in precedenza.