28 Settembre 2017

I motivi di revocazione

di EVOLUTION
Scarica in PDF
La revocazione è un mezzo di impugnazione straordinario a critica vincolata, in quanto è esperibile avverso le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado soltanto per i motivi tassativamente indicati nell’articolo 395 c.p.c..
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Contenzioso”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza uno a uno i motivi di revocazione.

I motivi di revocazione espressamente previsti dall’articolo 395 c.p.c. sono:

  • il dolo di una delle parti in danno dell’altra;
  • le prove riconosciute o dichiarate false;
  • il rinvenimento di documenti decisivi;
  • l’errore revocatorio;
  • il conflitto teorico tra giudicati;
  • il dolo del giudice.

Dolo di una delle parti

Si ha dolo di una delle parti in danno dell’altra quando viene compiuta un’attività fraudolenta, che si concretizza in artifici o raggiri soggettivamente diretti ed oggettivamente idonei, anche sotto forma di silenzio o mendacio, a paralizzare la difesa avversaria ed a impedire al giudice l’accertamento della verità.

Prove riconosciute o dichiarate false

Tale ipotesi ricorre quando le prove vengono riconosciute false dalla parte che se ne è avvalsa o dichiarate false con sentenza civile o penale passata in giudicato.

Il riconoscimento o la dichiarazione devono essere successivi al passaggio in giudicato della sentenza che si intende impugnare per revocazione.

In caso contrario, è necessario dimostrare che la parte soccombente ne ignorava l’esistenza.

Rinvenimento di documenti decisivi

Il rinvenimento di documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio configura un motivo di revocazione quando è dipeso da cause di forza maggiore o da fatto dell’avversario.

Errore revocatorio

L’errore revocatorio consiste in un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, e più specificatamente:

  • quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa;
  • oppure, quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita;
  • e tanto nell’uno quanto nell’altro caso, se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.

Quindi, l’errore revocatorio può derivare da una svista materiale o percettiva, non deve cadere su un fatto che è stato oggetto di controversia e non deve riguardare l’interpretazione di norme.

Esso non va confuso con l’errore che consente l’attivazione del procedimento di correzione delle sentenze, poiché quest’ultimo non concerne la formazione del giudizio, ma la sua espressione nel testo della sentenza, emergendo direttamente dalla stessa.

Conflitto teorico tra giudicati

Si ha conflitto teorico tra giudicati quando la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.

In altri termini, esso sussiste quando le statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato riguardino i medesimi presupposti di fatto e di diritto della sentenza oggetto di revoca.

La prova del passaggio in giudicato della sentenza cronologicamente precedente grava in capo a colui il quale agisce in revocazione.

Infine, il conflitto di giudicati non va confuso con il c.d. giudicato interno, il quale si forma, in appello, sui capi di sentenza non impugnati.

Dolo del giudice

Il dolo del giudice deve essere stato accertato con sentenza passata in giudicato.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

La mediazione tributaria